La pubblicazione online dell’immagine di un minore senza il consenso dei genitori non è risarcibile in re ipsa quanto al danno non patrimoniale. È invece risarcibile il danno patrimoniale, ai sensi dell’art. 2056 c.c. in relazione all’art. 1223 c.c., qualora l’immagine sia stata utilizzata, anche se da parte di un ente privo di scopo di lucro, per finalità promozionali, costituendo tale condotta sfruttamento economicamente apprezzabile dell’immagine.
Con ordinanza del 20.1.2026, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei genitori di una bambina la cui immagine era stata oggetto di pubblicazione, sul sito e sul profilo Facebook di una Onlus.
La Corte territoriale aveva rilevato come - fermo il carattere illecito della pubblicazione avvenuta in assenza di consenso degli interessati - questi ultimi non avessero comunque provato di aver subito alcuna conseguenza dannosa, dovendo, da un lato, escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale e dovendo, dall'altro, ritenersi che nessun danno patrimoniale (eventualmente risarcibile attraverso il pagamento del c.d. 'prezzo del consenso') avrebbe potuto riconoscersi, non avendo l'associazione convenuta utilizzato l'immagine della ragazza allo scopo di realizzare particolari finalità di carattere commerciale.
Con riferimento al tema relativo alla mancata liquidazione del danno non patrimoniale, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale non potendo ritenersi implicito il danno non patrimoniale nella sola commissione del fatto illecito (c.d. danno in re ipsa), e non avendo i ricorrenti adeguatamente comprovato il ricorso di apprezzabili conseguenze dannose di carattere non patrimoniale, «tenuto conto che la fotografia di per sé non è in alcun modo offensiva della dignità della minore; che la permanenza sul sito dell’Associazione è stata breve e che l’immagine era, comunque, facilmente reperibile in rete perché riprodotta in altri siti».
E’ stata ritenuta viceversa fondata la censura avanzata dai ricorrenti con riguardo al diniego del risarcimento del danno patrimoniale; sul punto, la Corte territoriale aveva affermato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso al criterio del c.d. prezzo del consenso (consistente nel ritrasferire, in capo al titolare del diritto, quel vantaggio economico del quale l’autore dell’illecito si è indebitamente appropriato) «può essere adottato valutando il tipo di trasmissione in cui l’immagine è riprodotta e soprattutto se sussistano “finalità pubblicitarie o di intrattenimento” e sia o meno configurabile “l'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui per fini eminentemente commerciali” (Cass. 11768/22), fattispecie che nella specie non aveva ritenuto ricorrere essendo avvenuta la pubblicazione su un sito non avente finalità commerciali.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha affermato che si fosse travisato il significato di detta pronuncia, poiché il principio di diritto contenuto in quell’arresto non imponeva affatto di legare il risarcimento del danno patrimoniale (da commisurare al c.d. prezzo del consenso) alla necessità che il titolare del sito sul quale fosse avvenuta la divulgazione illecita dell’immagine altrui perseguisse finalità commerciali, specificando altresì che in quella decisione si afferma che «l'illecita pubblicazione dell'immagine della persona non nota dà luogo al risarcimento anche del danno patrimoniale, il quale, ove non sia possibile dimostrare specifiche voci di pregiudizio, può essere quantificato nella somma corrispondente al compenso che il danneggiato avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, equitativamente determinata con riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore della pubblicazione e ad ogni altra circostanza utile, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 158, comma 2, della l. n. 633 del 1941»; e che, attraverso quella decisione, la Corte di cassazione aveva confermato una sentenza di merito che aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale a un soggetto che, senza avervi consentito, era stato ripreso per pochi secondi, nell'ambito di una trasmissione televisiva, sul presupposto che non avrebbe potuto conseguire alcun compenso per l'assenso alla messa in onda delle immagini in questione; dunque, la negazione del risarcimento che in quel caso venne confermata aveva trovato la sua giustificazione, non già nel fatto che il soggetto che aveva illecitamente utilizzato l’immagine altrui non esercitasse un’attività commerciale, bensì in ragione di una serie di indici di valutazione tali da escludere che si fosse prodotto un danno apprezzabile a carico della persona esposta giacché, proprio per le evidenziate particolarità di quell’esposizione, quella persona non avrebbe potuto neppure immaginare, concretamente, di conseguire alcuna forma di compenso.
Nel caso oggetto di esame, viceversa, il fatto contestato è costituito dall’esposizione, per quasi tre mesi, del volto di una minorenne piangente (della quale, dunque, si è sfruttato il significato simbolico), utilizzata al fine di attirare l’attenzione altrui: risultato che si converte in un danno economico per il titolare dell’immagine sfruttata, con la conseguente inevitabile imposizione, al danneggiante, di corrisponderne il risarcimento.