Esclusione del socio nelle società di persone: Natura e limiti temporali secondo la Cassazione

Esclusione del socio nelle società di persone: Natura e limiti temporali secondo la Cassazione
L’ordinanza n. 27804 del 18 ottobre 2025 della Corte di Cassazione (di seguito, l’“Ordinanza”) si inserisce in modo particolarmente incisivo nel dibattito giurisprudenziale concernente la natura giuridica del potere di esclusione del socio nelle società di persone e i limiti temporali entro i quali tale potere può essere legittimamente esercitato.
  • Introduzione

La vicenda trae origine da una controversia insorta in una società in nome collettivo, nella quale la maggioranza dei soci aveva deliberato l’esclusione di un socio per gravi inadempienze rispetto alle obbligazioni che derivavano dal contratto sociale, in quanto negli anni in cui aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico della società, aveva compiuto gravi atti di mala gestio nell’esercizio della funzione amministrativa, risalenti a un periodo significativamente anteriore alla delibera.

Il socio escluso aveva, difatti, eccepito l’intervenuta prescrizione dell’esercizio del diritto di esclusione, invocando l’applicazione dell’art. 2949, primo comma, del Codice civile, in base al quale “si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese “. Di contro, la società affermava che il diritto di escludere il socio in una società in nome collettivo non fosse soggetto all’istituto della prescrizione.

La tesi sostenuta dal socio escluso è stata accolta dalla Corte d’Appello di Trento e successivamente confermata dalla Corte di Cassazione (di seguito, anche le “Cassazione”), che ha colto l’occasione per offrire una ricostruzione sistematica dell’istituto, destinata a incidere in modo significativo sull’assetto interpretativo previgente.

  • L’interpretazione della Corte di Cassazione

Nel delineare la natura dell’esclusione del socio, la Corte di Cassazione muove dalla qualificazione del contratto di società quale contratto associativo a comunione di scopo, disciplinato dall’art. 2247 c.c. Proprio tale struttura giustifica l’inapplicabilità dei rimedi tipici dell’inadempimento previsti per i contratti di scambio, come, ad esempio, la risoluzione, sostituiti, nell’ambito del contratto di società, da strumenti specifici quali l’esclusione del socio inadempiente o il recesso per giusta causa.

Ciò premesso, in continuità con le precedenti pronunce sul tema, la Cassazione evidenzia altresì che l’eccezione d’inadempimento è un mezzo di autotutela delle parti volto a mantenere l’equilibrio sinallagmatico delle prestazioni in fasi di esecuzione di contratti a prestazioni corrispettive, che non può essere utilizzata nel diverso ambito dei contratti societari, per essere questi connotati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci bensì da una comunione di scopo in considerazione dell’ente società.

Pertanto, l’esclusione, pur funzionalmente orientata alla tutela dell’interesse sociale e alla conservazione dell’organizzazione, non ha natura sanzionatoria né autoritativa, ma si configura come esercizio di un diritto soggettivo riconosciuto ai soci, in quanto parti di un rapporto contrattuale.

Ne deriva il rigetto della concezione che assimila l’esclusione a una potestà imprescrittibile. Su tale base, la Cassazione riconduce il diritto di esclusione nell’ambito applicativo dell’art. 2949 c.c., norma che assoggetta a prescrizione quinquennale i diritti derivanti dai rapporti sociali. Secondo la Corte di Cassazione, rientrano in tale categoria tutte le situazioni giuridiche soggettive che traggono origine dal rapporto societario e che possono essere esercitate mediante un atto di volontà dei soci o degli organi sociali.

Dalla cornice sistematica dell’istituto così ricostruita dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza in esame, discende che la delibera di esclusione del socio rientra a tutti gli effetti nell’attività sociale, disciplinata dall’art. 2287 c.c., che regola il procedimento endosocietario, con il quale la maggioranza dei soci può esercitare il diritto di escludere uno o più di essi, salvo il controllo del giudice.

L’interpretazione della Corte di Cassazione è, dunque, lineare con quanto affermato dalla Corte di Appello di Trento che conclude per l’applicazione della norma specifica dell’art. 2949 c.c. e, dunque, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, annullando la delibera assunta a grande distanza dai fatti dedotti quali giusta causa di esclusone del socio

  • Considerazioni conclusive

La Corte di Cassazione afferma testualmente che “nessun aspetto della disciplina richiamata alla luce del sistema società induce, dunque, a ricorrere ad una categoria quale potere di natura sanzionatoria, che evoca quella sovra ordinazione della società ai suoi soci”, osservando che la tutela dell’interesse sociale non può tradursi in un potere illimitato nel tempo, incompatibile con l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e con il principio di buona fede.

Il diritto di esclusione, una volta integrato il presupposto della grave inadempienza, deve dunque essere esercitato entro cinque anni dal momento in cui la situazione giuridica può essere fatta valere; decorso tale termine, l’inerzia della maggioranza comporta l’estinzione del diritto e l’illegittimità di una delibera tardivamente adottata.

In tal modo, la Corte di Cassazione perviene a un punto di equilibrio tra l’esigenza di salvaguardia della compagine sociale e quella di stabilità delle posizioni soggettive, riaffermando la centralità della natura della prescrizione quale strumento di certezza e razionalizzazione dei rapporti interni.

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Gianmarco Rizzo

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