Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026, ha attuato la Direttiva (UE) 2023/2673 sul mercato digitale, in particolare, aggiornando la disciplina italiana dei contratti conclusi a distanza con i consumatori, con l’introduzione nel Codice del Consumo sia di una nuova forma di recesso “agile” che di una nuova sezione dedicata alla “Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori”.
L’obiettivo è di rafforzare le tutele per i consumatori e adattare le regole alla crescente digitalizzazione del mercato. Tali novità sono entrate in vigore il 23 gennaio 2026 e si applicheranno con riferimento ai contratti conclusi dal 19 giugno 2026 in poi.
1.Disciplina dei servizi finanziari ai consumatori
Il Decreto introduce nel Codice del Consumo la sezione II‑bis (artt. da 59‑bis a 59‑terdecies) relativa ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, rafforzando, tra l’altro, gli obblighi di informazione precontrattuale. Prima di vincolare il consumatore, il professionista dovrà fornire informazioni chiare e complete sui costi, rischi, base di calcolo del prezzo, esistenza del diritto di recesso, lingua utilizzata per comunicare per la durata del contratto a distanza, meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e legge applicabile al contratto.
Tra le novità introdotte, viene ribadito che il professionista deve adottare procedure interne atte ad evitare che le interfacce manipolino o sviino le scelte del consumatore o rendano oneroso l’esercizio dei suoi diritti. Ad esempio, all’art. 59-undecies si prevede che le procedure interne garantiscano che le interfacce online non sollecitino ripetutamente i consumatori destinatari del servizio a effettuare una scelta qualora tale scelta sia già stata espressa o non rendano la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso.
La disciplina sui servizi finanziari a distanza rafforza anche il diritto di recesso del consumatore. Benché nei neo-introdotti articoli si richiamino disposizioni già normate nella sezione IV bis (che verrà abrogata a partire da giugno 2026), emergono alcuni aspetti di rilievo: ad esempio, si prevede la possibilità per il consumatore di recedere tramite una funzione di recesso più “user friendly” direttamente nell’interfaccia online (come si dirà meglio in seguito); viene confermato che il consumatore può recedere senza penali né motivazione entro 14 giorni di calendario, estesi a 30 per i contratti a distanza aventi ad oggetto le forme pensionistiche complementari individuali e le assicurazioni sulla vita, così rafforzandosi il diritto di ripensamento. Si prevede altresì che, ove il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali o vi siano state carenze informative (artt. 59-quater, 59-quinquies e 59-septies), il termine di recesso scada in ogni caso dopo dodici mesi e quattordici giorni dalla conclusione del contratto a distanza.
A presidio degli obblighi introdotti dalla nuova disciplina e a garanzia della loro effettiva applicazione, il Legislatore ha affiancato un apparato sanzionatorio aggiornato. In tale contesto, l’art. 59-terdecies prevede sanzioni sia di natura amministrativo-pecuniaria sia di carattere civilistico.
Sul piano amministrativo, sono previste sanzioni pecuniarie comprese tra € 7.500 e € 75.000 per ciascuna violazione, in aumento rispetto a quelle previste dall’attuale art. 67septiesdecies (che verrà abrogato, unitamente, come detto, alla sezione IV bis). Sotto il profilo civilistico, il contratto può ancora essere dichiarato nullo qualora il professionista abbia ostacolato l’esercizio del diritto di recesso o non rimborsi le somme pagate dal consumatore o abbia fornito un’informativa precontrattuale fuorviante in modo da alterare significativamente la rappresentazione delle caratteristiche del servizio finanziario offerto; si ravvisa una modifica quanto invece alla rilevabilità della nullità, che potrà essere fatta valere non più solo dal consumatore (come previsto all’art. 67septiesdecies, comma 5), ma anche d’ufficio dal giudice.
2. Diritto di recesso con modalità online semplificate
Parimenti di rilievo, per i contratti in generale conclusi a distanza con i consumatori tramite interfacce digitali, è l’introduzione, all’art. 54-bis, di una nuova modalità di recesso “agile” da esercitarsi tramite apposita “funzione di recesso”, in aggiunta alle modalità già contemplate ai sensi di legge.
Ma entriamo nello specifico. Secondo il neo-introdotto art. 54-bis del Codice del Consumo, nei contratti online il professionista dovrà rendere disponibile, in modo chiaro e sempre accessibile, un comando digitale che consenta al consumatore di esercitare facilmente il diritto di recesso senza procedure complicate. La funzione verrà messa a disposizione del consumatore in modo continuativo per l’intera durata del periodo in cui il diritto di recesso può essere esercitato, sarà collocata in posizione chiaramente visibile sull’interfaccia online, risultando facilmente accessibile (ad esempio, tramite l’indicazione “recedere dal contratto qui”) e consentirà al consumatore di fornire il proprio nome, le informazioni che identificano il contratto dal quale intende recedere e quelle relative al mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso sarà inviata al consumatore.
In aggiunta a questa funzione dovrà comparire un comando di conferma della dichiarazione di recesso, anch’esso facilmente leggibile con le parole "conferma recesso" o simile.
Una volta confermato il recesso, il professionista dovrà inviare senza ritardo una conferma del ricevimento del recesso su supporto durevole.
3. Conclusioni
Alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, le imprese che operano nel commercio digitale e nella prestazione di servizi finanziari a distanza B2C sono chiamate, quindi, non solo a un intervento strutturale di adeguamento delle proprie infrastrutture tecnologiche, che consenta di dare attuazione alle novità normative introdotte nel Codice del Consumo, ma anche a un adeguamento dei contratti conclusi a distanza coi consumatori a partire dal 19 giugno 2026 per rendere coerente l’iter operativo con l’iter normativo, garantendo la completezza e chiarezza delle informazioni rese al consumatore.