La Banca è responsabile dei prelievi non autorizzati dal cliente se non è in grado di provare la colpa grave del cliente

La Banca è responsabile dei prelievi non autorizzati dal cliente se non è in grado di provare la colpa grave del cliente
Con ordinanza n. 23683/2024 pubblicata il 4 Settembre 2024, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla responsabilità della Banca in merito a prelievi fraudolenti non autorizzati dal cliente.

Il caso in commento tra origine dalla richiesta di risarcimento dei danni subiti dal cliente nei confronti della Banca per aver subito prelievi che non aveva autorizzato.

Sia il giudice di prime cure che il giudice del gravame hanno respinto le doglianze del cliente, sicché quest’ultimo ha proposto ricorso per Cassazione.

Con l’ordinanza in oggetto la Suprema Corte ha invece accolto il ricorso del correntista.

Gli Ermelini hanno precisato che la responsabilità della banca -nel caso che qui occupa- è da qualificarsi in termini contrattuali, discendendo da tale assunto che la medesima banca è tenuta ad adottare la diligenza qualificata del professionista, avendo l’esecuzione dei servizi in favore del cliente ha natura tecnica.

La menzionata diligenza “deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro quello dell’accorto banchiere”.

Sulla base della diligenza dell’accorto banchiere, tutte le operazioni effettuate dal cliente attraverso gli strumenti elettronici rientrano quindi nella sfera di controllo tecnico della Banca, e – pertanto - per andare la stessa esente da responsabilità, la prevedibilità ed evitabilità del fatto dannoso deve “porsi al di là delle possibilità esigibili nella sfera di controllo”.

La responsabilità della Banca va esclusa solamente nei casi in cui ricorre “una situazione di colpa grave dell’utente, configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l’uso non autorizzato”.

Di conseguenza è la banca tenuta a provare il fatto estintivo della pretesa del cliente-creditore, non potendo omettere di adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza del servizio. L’eventualità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente è da ritenersi rientrante nel rischio di impresa e “la banca per liberarsi dalla responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore”.

Avv. Mattia Collalti

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