Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 è stata pubblicata la legge 23 settembre 2025 n. 132 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale che entrerà in vigore il prossimo 10 ottobre.
La struttura e gli obiettivi della Legge
Per la prima volta abbiamo un documento legislativo organico nazionale per l’IA, in coordinamento con la recente regolamentazione europea in materia costituita dall’AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio). Lo stesso art. 1, co. 2 della L. n. 132/2025 riconosce, invero, che “Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024”.
La legge, che prevede disposizioni immediatamente applicabili e deleghe al Governo per la definizione di una disciplina organica volta a regolamentare lo sviluppo e l’utilizzo di sistemi di IA nel contesto nazionale entrerà in vigore il prossimo 10 ottobre – termine da cui a decorreranno i 12 e i 24 mesi per l’adozione dei decreti legislativi e ministeriali. La normativa italiana in materia di AI interviene su diversi settori di competenza nazionale al fine di determinare regole chiare ed uniformi sullo sviluppo e l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. È bene rilevare che, trattandosi di una legge-delega, saranno dirimenti i successivi decreti delegati, ove previsti.
I principi e le disposizioni dei vari settori: focus su data protection e copyright
La Legge 132/2025 si fa portatrice dei principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, test ed utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, come definiti dall’AI Act, al fine di promuovere un utilizzo consapevole ed equo dell’intelligenza artificiale, secondo un approccio “antropocentrico”: l’AI deve essere pensata come strumento al servizio dell’uomo e non viceversa, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. La supervisione umana deve essere sempre assicurata nel caso di decisioni automatizzate, inoltre sono previsti specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei sistemi di AI, al fine di garantire tutela della democrazia e della sovranità digitale.
L’art. 4 rubricato “principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali”, ribadisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di intelligenza artificiale deve avvenire sempre secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, in relazione alle finalità per cui i dati sono stati raccolti. In riferimento al principio di trasparenza, il comma 3 del medesimo articolo impone l’obbligo di predisporre un’informativa sul trattamento dei dati connesso all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale con linguaggio semplice e chiaro, in ottemperanza al principio di cui agli artt. 12 e ss del GDPR.
Sul piano della governance, il legislatore ha designato, all’articolo 20, le autorità nazionali per l’intelligenza artificiale riconoscendo all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) poteri ispettivi e di vigilanza in merito all’adeguatezza e la sicurezza dei sistemi, e all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) il sistema di gestione delle notifiche e la promozione di casi d’uso sicuri per cittadini e imprese. Restano ferme invece le attribuzioni specifiche riconosciute in capo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, alla Banca d’Italia, alla CONSOB e all’IVASS che dovranno agire in coordinamento e collaborazione con AgID e ACN.
La legge introduce inoltre norme specifiche in merito all’utilizzabilità e lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, nell’ambito del lavoro, in riferimento alle professioni intellettuali, e nel settore sanitario e della ricerca scientifica.
In particolare, in relazione a quest’ultimo ambito, gli artt. 7-10 della Legge aprono alla possibilità di sviluppare e utilizzare sistemi di AI per la ricerca e la sperimentazione in ambito sanitario promuovendo un bilanciamento tra le finalità legate al miglioramento del sistema sanitario e la protezione dei dati particolari. L’art. 8, comma 1, rubricato Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario”, disciplina ipotesi specifiche, in relazione a finalità determinate, in cui il trattamento di dati, anche particolari, per finalità di ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di AI, è dichiarato di rilevante interesse pubblico nazionale, in quanto necessario ai fini della realizzazione e utilizzazione di banche dati e di modelli di base. In riferimento ai medesimi ambiti e per le medesime finalità - oltre che per le altre finalità di cui all’art. 2-sexies, comma 2, lett. V) del Codice privacy -, il legislatore ha inoltre stabilito la possibilità di effettuare sempre trattamenti aventi finalità di pseudonimizzazione, anonimizzazione e sintetizzazione al fine di ridurre il livello di rischio associato al trattamento dei dati sanitari mediante sistemi di AI.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 8, tali trattamenti devono essere preventivamente comunicati all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la quale ha a disposizione 30 giorni per bloccare l’avvio di tali attività. Decorsi 30 giorni dalla predetta comunicazione, se non sono stati oggetti di provvedimento di blocco, le attività di trattamento possono prendere inizio.
Tra le varie materie regolate dalla Legge 132/2025 vi è il diritto d’autore, disciplinata al Capo IV che reca “Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore”. La vera innovazione in questo caso è costituita dalla modifica di alcuni articoli – o meglio parti di essi – della Legge 22 Aprile 1941, n. 633 al fine di tutelare le opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale che sono, quindi, coperte da copyright.
Conclusioni
La Legge 132/2025 con la sua entrata in vigore segna quindi un passaggio cruciale nella costruzione di un ecosistema digitale italiano basato su fiducia, responsabilità e trasparenza nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, dove il controllo umano resta sempre imprescindibile.
Il legislatore, dunque, non ha inteso recepire solo l’AI Act ma ha voluto inserire anche delle normative di settore, al fine di regolamentare l’innovazione in modo specifico e consapevole.
Avv. Simona Lanna e Dott.ssa Silvia Mazzarella