Esercizio del diritto di accesso tramite il proprio avvocato: è necessaria la delega formale o la procura debitamente sottoscritta dal cliente

Esercizio del diritto di accesso tramite il proprio avvocato: è necessaria la delega formale o la procura debitamente sottoscritta dal cliente
Con sentenza n. 47/2025 il Tribunale di Salerno ha stabilito che la richiesta di accesso formulata dall’avvocato nell’interesse del proprio assistito, per essere considerata legittima, deve essere accompagnata da delega formale o procura debitamente sottoscritta dal cliente.

La questione giuridica del caso

La vicenda che si è conclusa con la dirimente sentenza del Tribunale di Salerno traeva origine dalla richiesta di un avvocato, il quale “in nome e per conto” del proprio cliente, formulava richiesta di accesso alla copia del contratto di telefonia mobile intestato al proprio cliente. Il gestore telefonico respingeva la richiesta, sostenendo, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”), la mancanza di legittimazione dell’avvocato che non aveva allegato, unitamente alla formulazione dell’esercizio del diritto di accesso, delega o procura sottoscritta dal cliente interessato. Il legale, attraverso un decreto ingiuntivo, tentava di obbligare la società all’esibizione del contratto, la quale presentava opposizione.

La vicenda si concludeva pertanto con la citata sentenza n. 47/2025 con cui il Tribunale di Salerno rigettava le richieste dell’ avvocato, sostenendo la mancanza della prova del mandato ricevuto dall’assistito sostenendo che “la richiesta stragiudiziale di consegna del contratto seppur a doppia firma dell'avvocato difensore unitamente alla personale sottoscrizione della parte intestataria dell'utenza telefonica, risultava priva di qualsivoglia allegazione di una procura o una delega sottoscritta della medesima”, ribadendo la necessità di allegare prova del conferimento dell’incarico ad esercitare il diritto di cui all’articolo 15 del GDPR, come precedentemente disciplinato dall’art. 7 del Codice Privacy.

La normativa di riferimento

Le stesse Linee Guida EDPB in materia di diritto di accesso, al par. 3.4, riconoscono che l’identità della persona autorizzata ad esercitare il diritto di accesso, nonché l’autorizzazione ad agire in nome dell’interessato potrebbero comunque richiedere una verifica, laddove ciò sia opportuno e proporzionato – come nel caso di diritto esercitato per il tramite del proprio legale. Ciò in quanto mettere i dati personali a disposizione di chi non ha diritto ad accedervi è una violazione dei dati stessi ed è pertanto obbligo del titolare del trattamento effettuare le dovute e opportune verifiche preliminari prima di dare seguito ad una richiesta di accesso, non risultando, altresì, sufficiente la qualifica di avvocato del richiedente.

A tal proposito le Linee Guida EDPB rimandano alle leggi nazionali in materia di rappresentanza legale, che possono imporre obblighi specifici per dimostrare l’autorizzazione a presentare una richiesta a nome dell’interessato “dal momento che il GDPR non disciplina tale questione”. 

In tale contesto si collocherebbe la decisione del Tribunale di Salerno che ha ribadito la necessità, anche quando il diritto di accesso è esercitato per il tramite del proprio legale, che la richiesta formulata dall’avvocato dell’interessato sia corredata da delega o procura legale, debitamente sottoscritta, per l’adempimento dell’incarico.  

Conclusioni

Il Tribunale di Salerno ha pertanto ribadito il principio di diritto per cui, anche nel caso di esercizio del diritto di accesso, l’avvocato è tenuto a dimostrare l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.., ciò anche al fine di consentire ai titolari del trattamento di effettuare le dovute verifiche sull’identità del richiedente per conto dell’interessato onde non incorrere in responsabilità per illecita comunicazione di dati.

Pertanto, se da un lato, rimane vivo il principio dell’accountability per cui il titolare non può sottrarsi agli obblighi di verifica imposti dalla normativa privacy vigente, dall’altro, i legali sono tenuti a comprovare la legittimità del proprio operato allegando delega o procura sottoscritta dal proprio cliente unitamente alla copia del documento di identità di quest’ultimo.

Avv. Simona Lanna e Dott.ssa Silvia Mazzarella


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