Diffamazione e frasi di “cattivo gusto” sui social network

Diffamazione e frasi di “cattivo gusto” sui social network
Con sentenza 22341/2025, depositata in data 13.6.2025, la Corte di Cassazione si è sul valore potenzialmente diffamatorio delle frasi di “cattivo gusto” rinvenibili sui social network.

Nella vicenda in esame la Corte d’Appello confermava la decisione del Tribunale che aveva ritenuto l’imputata responsabile del delitto di diffamazione per avere leso la reputazione della persona offesa mediante pubblicazione di diversi post, sul social network Facebook, tra i quali la fase "sono convinta che B.B. non riuscirebbe a riempire il cesso di casa sua" a voler significare la scarsa capacità della persona offesa di attirare il pubblico. 

Avverso la sentenza, proponeva ricorso per cassazione l’imputata per il tramite del proprio difensore.

Secondo la Suprema Corte, il giudice d’appello ha operato un raffronto tra l’espressione asseritamente diffamatoria e il contesto dialettico, concludendo nel senso del palese superamento dei limiti della continenza, mancando però di considerare più attentamente la questione.

La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che il limite della continenza non può "ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato". In tal senso, quando la condotta si realizza attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, “ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona offesa sia esposta al pubblico disprezzo, ad esempio con commenti "ad hominem" umilianti e ingiustificatamente aggressivi”.

Avv. Ginevra Proia

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori