
Con l’ordinanza n. 26533 emessa in data 1 ottobre 2025 la Prima Sezione civile della Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione dell’individuazione dei presupposti legittimanti l’esercizio, in sede giudiziale, del potere officioso di rilevazione della nullità parziale della fideiussione omnibus stipulata a valle di un’intesa anticoncorrenziale.
I Giudici di legittimità hanno chiarito che “[l]a rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell’intesa anticoncorrenziale, richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) il provvedimento della Banca d’Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus; iii) l’epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia dell’intesa vietata, invero in caso di compresenza delle tre clausole, oggetto dell’accertata intesa, successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova; iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia; v) la concreta ricaduta della rilevanda nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata ” (Cass. n. 26533/2025 cit.).
Come noto, con riferimento al contratto di fideiussione omnibus stipulato a garanzia delle operazioni bancarie l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta sul testo dello schema contrattuale predisposto dall’ABI nel 2002, evidenziando che alcune delle clausole ivi contenute comportano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore.
Si tratta, nello specifico, delle seguenti clausole: la clausola di reviviscenza, in virtù della quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovrebbero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2 dello schema); la clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c., in virtù della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (art. 6 dello schema); la clausola di sopravvivenza, in virtù della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8 dello schema).
Come in precedenza chiarito dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, la sanzione della nullità colpisce unicamente le clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, in quanto restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994).