La Suprema Corte, con la recente Ordinanza n. 13654/2025, interviene in tema di legittimazione attiva per la tutela della proprietà, nel contesto del pactum fiduciae concluso con le società fiduciarie di cui alla Legge n.1966/1939.
In tema di pactum fiduciae, con l’Ordinanza n. 13754 del (data ud. 07/05/2025) 22/05/2025 (di seguito l’ “Ordinanza” o la “Pronuncia”), la I Sezione della Cassazione Civile ha avuto modo di dirimere la controversa questione in ordine alla legittimazione attiva del fiduciante, nel contesto dell’intestazione fiduciaria di cui alla Legge n. 1966/1939 (la “Legge sulle Società Fiduciarie”), per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto del medesimo fiduciante.
A tal fine, nell’Ordinanza, la Suprema Corte ha colto l’occasione per: (i) ribadire che il pactum fiduciae, concluso nel contesto della Legge sulle Società Fiduciarie, deve essere ricondotto alla tipologia c.d. germanica; (ii) chiarire la peculiarità della fiducia germanica rispetto a quella romanistica, con particolare riguardo al profilo della legittimazione attiva nei confronti dei terzi; nonché (iii) armonizzare i precedenti giurisprudenziali, apparentemente contrastanti, altresì evidenziando che le pronunce difformi non costituiscono un orientamento contrario, ma si riferiscono alla diversa fattispecie della fiducia romanistica.
Invero, in primo luogo, l’Ordinanza opera un richiamo al consolidato principio di diritto, recentemente confermato dalla Sentenza delle Sezioni Unite (n. 13143 del 27/04/2022), secondo cui “le società fiduciarie sono dalla legge regolate secondo lo schema invalso sotto il nome di "fiducia germanistica". Allorché sia svolta in forma di impresa, l'attività sottostante presuppone, in base alla legge citata [L. 1966/1939], che la società assuma l'amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni (art. 1), sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all'esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà. [...] Questa Corte ha da tempo riconosciuto la rilevanza di simile fenomeno, sempre sostanzialmente ripetendo che nella società fiduciaria i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati (v. Cass. Sez. 1 n. 7364- 18).”
In secondo luogo, la Pronuncia chiarisce che “poiché le società fiduciarie ex Legge n. 1966/1939 non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, la persistente titolarità in capo al fiduciante di quanto affidato in gestione al fiduciario, quindi, evidenzia che l'ipotesi di intestazione ex Legge n. 1966/1939 deve essere ricondotta nell'ambito della fiducia c.d. "germanistica", nella quale il fiduciario assume un compito di amministrazione e gestione patrimoniale senza tuttavia divenire titolare dei beni in gestione fiduciaria, la cui titolarità - in virtù della correlata segregazione patrimoniale - resta in capo al fiduciante secondo un meccanismo che - a differenza della fiducia c.d. "romanistica" - risulta opponibile anche ai terzi.”
In considerazione di tali elementi, l’Ordinanza conclude che "appartenendo detti titoli ai fiducianti quali effettivi proprietari dei medesimi, la legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiducianti deve essere riconosciuta non alla società fiduciaria ma ai singoli fiducianti, in quanto è nel patrimonio di questi ultimi - e non in quello della fiduciaria - che viene ad integrarsi la lesione patrimoniale per il cui risarcimento si viene ad agire".
Pertanto, sembra essere ormai pacifico che, nel contesto dell’intestazione fiduciaria di cui alla Legge Sulle Società Fiduciarie, sia il fiduciante (e non la società fiduciaria) a dover esperire nei confronti dei terzi tutte le più opportune azioni a tutela della proprietà, ivi incluso l'eventuale azione di risarcimento dei danni ai sensi dell’art 2395 c.c.