Il Tribunale di Milano ha recentemente affrontato il tema dell’inadempimento del preliminare di cessione di quote, alla luce del mutamento delle circostanze originarie, ponendo attenzione sui criteri di applicazione del principio di presupposizione quale elemento per escludere la responsabilità ed offrendo importanti spunti di riflessione sui principi di correttezza e buona fede nel corso di una trattativa.
Introduzione e fatti
Il Tribunale di Milano (il “Tribunale”), con la sentenza del 6 febbraio 2025, ha offerto un importante contributo interpretativo in tema di adempimento dei contratti preliminari di cessione di partecipazioni sociali. L’oggetto del contendere, in particolare, riguardava la validità e l’eseguibilità di un accordo preliminare, a fronte della richiesta di una parte contrattuale di sciogliersi dal vincolo facendo leva sulla cosiddetta presupposizione.
Nel dettaglio, al centro del giudizio vi era un contratto preliminare con cui la società promissaria acquirente si era impegnata ad acquistare le quote sociali di una s.r.l. (“Società Target”) L’operazione era finalizzata altresì a consentire all’acquirente il pieno controllo del capitale e, conseguentemente, della gestione di un complesso immobiliare di proprietà della Società Target.
Successivamente alla firma del preliminare, la parte promissaria acquirente manifestava l’intenzione di non dare seguito all’accordo preliminare sottoscritto, con il presupposto che l’operazione di trasferimento delle quote sociali in esame fosse stata concepita presupponendo una determinata destinazione urbanistica dei terreni di proprietà della Società Target. La successiva modifica del piano di governo del territorio (“PDGT”), secondo il promissario acquirente avrebbe inciso in modo radicale sull’utilità dell’operazione, privandola, secondo quest’ultimo, della causa economico-sociale che l’aveva giustificata.
I soci venditori, dal canto loro, agivano in giudizio chiedendo che fosse accertato l’inadempimento del contratto preliminare da parte del promissario acquirente e che venisse pronunciata una sentenza costitutiva (ex art. 2932 c.c.), idonea a produrre gli effetti del contratto definitivo. L’acquirente, invece, proponeva domanda riconvenzionale per la risoluzione del preliminare, invocando, pertanto, il principio di presupposizione.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha respinto la tesi difensiva della promissaria acquirente, ritenendo insussistenti i presupposti per accogliere la domanda di risoluzione. Secondo i giudici, il mutamento della destinazione urbanistica dei terreni di proprietà della Società Target non può essere considerato evento sopravvenuto in senso tecnico. L’applicazione della presupposizione è stata esclusa in ragione di vari elementi, tra i quali la circostanza che la variazione della destinazione urbanistica fosse intervenuta prima della successiva proposta di acquisto, proposta che, peraltro, teneva già esplicitamente conto di tale mutamento. Ciò esclude, per il Tribunale, che la permanenza della precedente destinazione potesse costituire un presupposto implicito condiviso dalle parti.
Il Tribunale ha dunque accolto la domanda dei venditori, affermando l’inadempimento della promissaria acquirente.
Il principio evidenziato nella decisione dal Tribunale appare chiaro: il contratto resta vincolante anche in presenza di mutamenti che incidono sull’utilità economica dell’operazione, salvo che tali mutamenti si configurino come eventi straordinari, imprevedibili e condivisi come base e presupposto vero e proprio imprescindibile dell’accordo. Solo in tali ipotesi l’ordinamento ammette di sciogliere un vincolo negoziale; negli altri casi, prevale il principio di stabilità e affidabilità dei rapporti contrattuali.
In parallelo, il Tribunale ha richiamato altresì l’art. 2932 c.c., che attribuisce alla parte adempiente il diritto di ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, consentendo al giudice di pronunciare una sentenza costitutiva con effetti sostitutivi del contratto definitivo non concluso.
Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale consente, dunque, di meglio precisare i confini applicativi della presupposizione, istituto di elaborazione giurisprudenziale che può operare in presenza di un avvenimento o fatto esterno, sopraggiunto in modo imprevedibile e tale da alterare in modo straordinario la funzione del contratto e la situazione di fatto e di diritto ivi sottesa. Non è sufficiente quindi il mero mutamento di circostanze economiche, anche se di carattere rilevante: simili vicende ricadono nel normale rischio contrattuale, che resta a carico della parte obbligata.