La Corte Federale di Giustizia tedesca (BGH) ha emesso una sentenza storica nei confronti di Meta, condannata a risarcire 6 milioni di utenti tedeschi, ai sensi dell’articolo 82, par. 1 del GDPR, per una rilevante violazione di dati personali avvenuta nel 2021 su Facebook che ha coinvolto oltre 500 milioni di utenti nel mondo. L’avvocato Max Schrems sulla sentenza della BGH “ha deciso di intervenire e di allineare la giurisprudenza tedesca” e dare finalmente esecuzione all’art. 82 del GDPR.
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Il fatto
Nel 2021 la piattaforma Facebook ha subito un incidente informatico che ha comportato il furto e la pubblicazione in internet dei dati di circa 533 milioni di utenti nel mondo, tra cui quasi sei milioni di tedeschi. I dati, esfiltrati mediante tecniche di web scraping, comprendevano numeri di telefono, e-mail e altre informazioni personali.
Il provvedimento della Corte Federale Tedesca – non ancora pubblicato, ma reso noto con una comunicazione stampa - si inserisce nell’ambito del processo promosso da un utente tedesco, vittima del Data breach del 2021, nei confronti di Meta per risarcimento del danno conseguente alla perdita di controllo dei dati personali ai sensi dell’art. 82, par. 1 del GDPR.
Il Tribunale regionale di primo grado, accogliendo le motivazioni della parte istante, aveva inizialmente disposto un risarcimento di importo pari a €250 per il danno subito dall’utente; tuttavia, in sede di appello, la Corte d’Alta Regione rigettava sia la domanda proposta sia il correlativo risarcimento, ritenendo che la mera perdita dei dati non integrasse una violazione dell’art. 82, paragrafo 1, del GDPR. La questione, tuttavia, permaneva irrisolta e veniva sottoposta all’esame della Corte Federale di Giustizia tedesca (BGH).
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La decisione della Corte Federale Tedesca e sulla portata dell’art. 82 del GDPR
Avocata per decidere sul punto, la Corte Federale Tedesca (BGH) ha, nei giorni scorsi, emesso una sentenza che riconosce, agli utenti tedeschi coinvolti nel Data breach di Meta del 2021, il diritto a un risarcimento per danni immateriali derivanti dalla perdita di controllo dei propri dati personali, ai sensi dell’articolo 82, par. 1 del GDPR. Il BGH ha riconosciuto il principio per cui la perdita di controllo sui propri dati personali costituisce un danno risarcibile ai sensi dell’art. 82, par. 1 del GDPR, a condizione che il danno sia conseguente ad una violazione del GDPR. Il BGH ha pertanto riconosciuto che la perdita di controllo sui propri dati costituisce un danno immateriale risarcibile ai sensi dell’articolo 82, par. 1 del GDPR indipendentemente dalla prova, da parte degli interessati, delle eventuali ulteriori conseguenze negative subite. La sentenza riprende il principio già affermato dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) con la sentenza sul caso C-200/23 sulla risarcibilità del danno derivante da una perdita di controllo sui dati secondo il quale “una perdita temporanea del controllo dei dati personali dell'interessato sui propri dati personali a seguito della messa a disposizione del pubblico di tali dati [..] può essere sufficiente a causare un «danno immateriale», a condizione che tale persona dimostri di aver effettivamente subito un danno, per quanto lieve, senza che tale concetto di danno immateriale richieda la prova di ulteriori conseguenze negative percepibili”.
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Conclusione
Le pronunce della Corte Federale di Giustizia tedesca (BGH) e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) potrebbero rappresentare, si spera, un passo decisivo verso il pieno riconoscimento, da parte delle corti nazionali, della portata risarcitoria delle violazioni in materia di protezione dei dati personali che determinano una perdita di controllo sui dati, ai sensi dell’art. 82, par. 1, del GDPR.
I principi giuridici enunciati da tali corti risultano applicabili non solo ai social network, ma in tutti i casi in cui gli interessati subiscono una perdita di controllo sui propri dati personali, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di ulteriori conseguenze negative derivanti dalla violazione dei dati.
Avv. Simona Lanna e Dott.ssa Lucrezia Uva