Assegno bancario emesso senza la clausola di non trasferibilità: responsabilità dell’intermediario o del correntista?

Assegno bancario emesso senza la clausola di non trasferibilità: responsabilità dell’intermediario o del correntista?
Con decisione n. 2689 del 2024 l’Arbitro Bancario Finanziario si pronuncia sulla responsabilità del beneficiario di un assegno di importo superiore a €1.000 portato all’incasso privo della clausola di non trasferibilità.

Il caso trae origine dal ricorso presentato all’ABF (Arbitro bancario e finanziario) dalla titolare di un conto corrente presso la banca convenuta che, in data 21.12.2018, ha versato un assegno bancario dell’importo di €10.000,00 privo della clausola di "non trasferibilità".

Occorre ricordare che il D. Lgs 231/2007, all’articolo 49 al co. 5, stabilisce che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a €1.000 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. Proprio a causa della violazione della predetta normativa, in data 24/10/2021, la prenditrice è stata sanzionata con una multa di €686,67.

Per questo motivo, quest’ultima ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito, pari alla sanzione ricevuta. Le doglianze rivolte contro la banca concernevano (i) il mancato controllo in ordine alla regolarità dell'assegno e la mancata ottemperanza all'obbligo di diligenza previsto dall'art. 1176 c.c., comma 2 (ii) il mancato impedimento dell’immissione nel circuito bancario dell'assegno privo della clausola di non trasferibilità.

La banca ha replicato alle doglianze sostenendo che l'assegno era stato depositato tramite uno sportello automatico (ATM) senza richiesta di assistenza da parte del personale ed evidenziando che la normativa antiriciclaggio richiede solo di segnalare le violazioni al MEF (adempimento regolarmente effettuato nel caso di specie), senza obbligo di informare il cliente. La banca, a supporto della sua tesi difensiva, ha specificato che - se l'operazione fosse stata eseguita allo sportello con personale presente - sarebbe stata rilasciata una contabile di versamento.

Il Collegio, analizzata la questione, ha rigettato le doglienze della ricorrente e concluso che l'operato della banca è conforme alla normativa vigente.

Ed infatti, la legge antiriciclaggio impone limiti all'uso di assegni privi della clausola di "non trasferibilità" per importi superiori a €1.000,00 e richiede alle banche solamente di segnalare tali violazioni al MEF.

La banca ha quindi agito in conformità con gli obblighi di legge, non essendovi nessun ulteriore obbligo normativo che imponga alla banca di informare il cliente sui requisiti degli assegni o di controllare la presenza della clausola prima dell’incasso.

Avv. Mattia Collalti

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori