Andy Warhol colpevole di aver violato il diritto d’autore

Andy Warhol colpevole di aver violato il diritto d’autore
Andy Warhol colpevole di aver violato il copyright con la serie su Prince. Per realizzare la famosa serie, l’artista usò senza permesso una fotografia di Prince scattata da Lynn Goldsmith.

 

La Corte di Appello del Secondo Circuito di New York ha giudicato l’artista Warhol colpevole di aver violato i diritti di proprietà intellettuale della fotografa Lynn Goldsmith sulle foto da lei scattate nel 1981 al cantante Prince per il magazine Newsweek, tra l’altro mai utilizzate da Goldsmith.

 

Andy Warhol, che, su commissione di Vanity Fair, realizzò la famosa serie da 16 opere in chiave pop ispirata al cantante, licenziò i suoi diritti al magazine, senza però previamente aver ricevuto autorizzazione alcuna da Lynn Goldsmith.

 

Goldsmith ne venne a conoscenza solo nel 2016, quando Vanity Fair, in occasione della morte di Prince, ripubblicò l’opera di Warhol. Nel 2017, la fotografa fece quindi causa alla Andy Warhol Foundation per violazione di copyright.

 

Con la decisione del 26 marzo 2021 Goldsmith vince in appello, ribaltando la decisione della corte federale di New York che nel 2019 aveva ritenuto Warhol non colpevole in quanto aveva “cambiato la fotografia originale (…) aggiungendo qualcosa di nuovo al mondo dell’arte”; anche negli Stati Uniti è infatti permesso, a certe condizioni, utilizzare materiale protetto da copyright senza autorizzazione scritta a chi ne detiene i diritti.

 

Nei motivi della decisione di appello si sostiene che vi è violazione sul copyright in quanto Warhol non ha fatto uso trasformativo dell’immagine.

 

Quanto alle limitazioni al diritto di autore si ricordano:

 

  • In relazione al diritto italiano, gli artt. 65 a 71-decies l.d.a., prevedono un regime di limitazioni all’esercizio del diritto di autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse personale dell’autore per esigenze di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio.

 

quanto alle convenzioni internazionali, la Convenzione di Berna (art. 9 comma 2) e i trattati WIPO (art. 10 WCT e art. 16 WPPT) e TRIPs (art. 13) che (così come il considerando 44 della Direttiva 2001/29/UE, a cui è seguita la Direttiva 2019/790) prevedono che le limitazioni non contrastino con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechino pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi del titolare del diritto.

 

Avv. Alessandro La Rosa e Dott.ssa Manuela Fogli

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