Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito, con alcune recenti decisioni (cfr. inter alia n. 9065807, 9065782, 9065800) il principio per cui viene fatto divieto ai media di diffondere informazioni che possano rendere identificabile, anche in via indiretta, una vittima di violenza sessuale.
L’art. 137 del Codice della Privacy prevedeva – e tuttora dispone nel nuovo testo dell’art. 12, comma 1, lett. c), del d.lgs. 101/2018,– che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Il Garante ha affermato che detto limite deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati, a maggior ragione con riferimento a notizie che riguardano episodi di violenza sessuale, attesa la particolare tutela accordata dall’ordinamento, anche in sede penale, alla riservatezza delle persone offese da tali delitti. La diffusione all’interno di un articolo di informazioni idonee a rendere, sia pure indirettamente, la vittima identificabile, risulta in contrasto con le esigenze di tutela della dignità della medesima anche in ragione dell’art. 8, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.
Il Garante ha ricordato che in caso di inosservanza del divieto, il titolare del trattamento, in questo caso l’editore, può incorrere anche nelle nuove sanzioni amministrative introdotte dal GDPR, all’art. 83, par. 5, lett. e), che possono raggiungere i 20 milioni di euro o il 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.
Avv. Vincenzo Colarocco