
L’evoluzione dei servizi digitali per la fruizione di contenuti audiovisivi e musicali pone continue sfide alla tutela del diritto d’autore. In questo scenario, le recenti conclusioni dell’Avvocato Generale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) depositate il 2 ottobre 2025 nel procedimento C-496/24 rappresentano un tassello importante per l’interpretazione della cd. eccezione per riproduzione ad uso privato di cui alla Direttiva 2001/29/CE (in seguito “Direttiva”) nel contesto dei servizi dello streaming offline.
L’eccezione
Nel novero dei diritti esclusivi riconosciuti agli autori, la Direttiva (art. 5, par. 2, lett. b) prevede un’eccezione che consente alle persone fisiche di effettuare, senza autorizzazione, la riproduzione di opere per uso privato. Specularmente, per controbilanciare la perdita subita dagli autori in ragione di tale eccezione – perdita derivante dal fatto che l’utente è esonerato dalla necessità di acquisire più esemplari dell’opera per fruirne – la Direttiva riconosce un equo compenso per copia privata ai titolari dei diritti. Tale compenso è riscosso presso i fabbricanti/importatori dei dispositivi di memorizzazione ed è incorporato nel prezzo del dispositivo stesso, con la conseguenza che l’acquirente del dispositivo – in qualità di soggetto legittimato a beneficiare dell’eccezione in parola – è tenuto, di fatto, a sostenere il compenso per copia privata.
Il caso
In tale scenario normativo, le conclusioni dell’Avvocato Generale si incardinano nell’ambito di un rinvio pregiudiziale alla CGUE presentato dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi.
Il caso sorge da una controversia promossa dalla HP Nederland B.V. e dalla Dell B.V. (tenute al versamento del prelievo per copia privata) e dall’organismo rappresentativo dei soggetti obbligati a detto pagamento, nei confronti della Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding e la Stichting de Thuiskopie, che rappresentano le organizzazioni dei titolari dei diritti d’autore e che riscuotono il compenso. Lo scopo dell’azione era fare dichiarare che il prelievo per copia privata non comprende l’offline streaming copies (ossia il servizio di messa a disposizione di copie per uso senza accesso alla rete) prestato in combinazione con il servizio di streaming a richiesta di opere musicali o audiovisive tramite internet.
Le questioni pregiudiziali e le conclusioni dell’Avvocato Generale
La Corte Suprema dei Paesi Bassi, trovandosi di fronte alla necessità di interpretare in modo uniforme il diritto comunitario in materia, sottoponeva alla CGUE tre questioni pregiudiziali, sintetizzabili come segue.
Veniva, infatti, chiesto alla CGUE se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della Direttiva dovesse essere interpretato nel senso che l’abbonato a un servizio di streaming su Internet di opere protette effettui una riproduzione per uso privato quando usufruisce del servizio aggiuntivo di messa a disposizione delle offline streaming copies (consistente appunto nella conservazione di tali opere nella memoria del dispositivo dell’abbonato) ove il fornitore del servizio di streaming – utilizzando misure tecnologiche atte a impedire/limitare azioni non autorizzate sulle opere (art. 6 della Direttiva) – mantiene il pieno controllo sull’ubicazione, sulla duplicazione e sulla cancellazione delle opere, mentre l’abbonato può soltanto fruire del contenuto sul proprio dispositivo per la durata consentita dal fornitore.
La risposta dell’Avvocato Generale è negativa.
Secondo l’Avvocato Generale, infatti, detta forma di riproduzione consiste non in una “riproduzione per uso privato”, quanto piuttosto in una “messa a disposizione dell’opera al pubblico” ai sensi dell’art. 3 della Direttiva.
Dando, infatti, per incontestato il fatto che l’abbondato al servizio di streaming è una persona fisica e che l’abbonato non effettua egli stesso la riproduzione dell’opera (la quale avviene, piuttosto, “a richiesta”, da parte del fornitore del servizio), viene chiarito che, per poter usufruire dell’eccezione di cui all’art. 5, l’utente del servizio di streaming deve avere il pieno controllo sulla copia e, parallelamente, l’autore ne deve perdere il controllo. Detta perdita rappresenta, infatti, proprio una caratteristica intrinseca dell’art. 5, in quanto l’eccezione implica che atti normalmente rientranti nel monopolio dell’autore possono essere compiuti dagli utenti senza la relativa autorizzazione.
Secondo le conclusioni dell’Avvocato Generale, nel caso in esame, tale perdita di controllo non sussiste.
Infatti, le misure tecnologiche attuate dal fornitore impediscono all’utente di fruire dell’opera senza l’autorizzazione del titolare dei diritti e, dunque, gli impediscono di beneficiare dell’eccezione riconosciuta dal diritto d’autore. Di conseguenza, il download offline costituisce piuttosto una forma di “messa a disposizione del pubblico” (art. 3 della Direttiva) in quanto, pur essendo la fruizione finale limitata a un singolo abbonato, la modalità tecnica con cui l’opera viene resa disponibile dal fornitore all’utente consente all’abbonato un accesso individuale, selezionato e da remoto, nell’ambito del quale il fornitore del servizio mantiene, tuttavia, il pieno controllo sull’ubicazione, sulla duplicazione e sulla cancellazione dell’opera.
Considerazioni conclusive
Ecco, dunque, che queste conclusioni, se confermate, potranno avere un impatto significativo nel tracciare ulteriormente i limiti all’uso privato dei contenuti tutelati dal diritto d’autore, da un lato, permettendo di delineare il perimetro entro cui si colloca la fruizione dei contenuti in streaming offline e, dall’altro, contribuendo a rafforzare la posizione dei titolari dei diritti in un’ottica tale da assicurare una corretta remunerazione del modello economico rispetto ai download temporanei.
Avv. Francesca Folla e Dott. Lorenzo Maione