Siti pirata: il dovere di diligenza del registrar secondo la Corte Suprema tedesca

Siti pirata: il dovere di diligenza del registrar secondo la Corte Suprema tedesca
Tutti i siti web richiedono un nome di dominio, anche i siti pirata che gestiscono un modello di business illegale dedicato alle violazioni del copyright. La Corte Suprema tedesca (Bundesgerichtshof) è intervenuta sul tema della responsabilità del cd. registrar -ovvero quella figura che, in base ad un contratto con il registro di uno dei domini di primo livello, può gestirli per conto dell'utente finale- affermando che chi registra nomi di domini ha un obbligo di diligenza ed è tenuto a disconnettere i domini utilizzati da siti web che violano strutturalmente i diritti di terzi.

Il caso riguarda un sito cd. torrent denominato “ h33t ”, paragonabile al più noto The Pirate Bay, il cui nome di dominio era stato registrato da un registrar tedesco.

Dopo aver riscontrato sul detto sito pirata la presenza illecita di registrazioni musicali di sua titolarità, una casa discografica tedesca richiedeva al registrar di intervenire mediante la disconnessione del nome di dominio. A seguito del rifiuto di quest'ultimo, il caso fu portato davanti alla Corte Suprema tedesca.

Il Giudice tedesco ha ritenuto che, finché i contenuti in violazione del copyright risultavano disponibili sul sito pirata, ricadeva sul registrar un dovere di diligenza .

Tale dovere trova fondamento sia nella disciplina nazionale tedesca in tema di tutela del diritto d'autore (cd. “ Stoererhaftung ”), laddove l'obbligo ricade anche (ma non solo) sulla figura dell'intermediario , che nell'art. 8, paragrafo 3, della Direttiva 2001/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, ai sensi del quale “ Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi ”.

Il ricevimento del richiamato art. 8 della Direttiva 2001/29 nell'ordinamento tedesco, con il German Telemedia Act , ha espressamente richiamato i fornitori di servizi Internet (cd. “ access provider ”).

La Corte, tuttavia, non ha ritenuto la figura del registrar equiparabile a quella di un access provider , trattandosi di un soggetto che fornisce solo un trattamento amministrativo finalizzato alla registrazione di un nome di dominio.

Pertanto, a fondamento della richiesta di un ordine inibitorio di disconnettere nomi di dominio utilizzati dai siti pirata , il Giudice tedesco ha posto la sola disciplina nazionale del “ Stoererhaftung ” e del dovere di diligenza che ricade sull'intermediario.

In generale, i doveri di diligenza degli intermediari secondo la disciplina nazionale del “ Stoererhaftung ” tedesca, sorgono solo dopo la notifica . Per un registrar è necessario che la segnalazione fornisca tutte le informazioni necessarie : la violazione del copyright commessa sul sito web da sconnettere, la natura del sito web viene strutturalmente in violazione del copyright seguendo un modello di business illegale, e che il titolare dei diritti abbia utilizzato mezzi proporzionati contro il gestore o l' hosting provider del sito web per porre fine alla violazione senza successo.

Conclusioni

In conclusione, pur non ritenendo applicabile alla figura del “ registrar ” quanto disposto dall'art. 8, paragrafo 3 della Direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società di informazione , considerandolo soggetto non qualificabile come fornitore di servizi Internet, la Corte Suprema tedesca ha affermato che ricade anche sul registrar un obbligo di diligenza ed è possibile richiedere nei suoi confronti un ordine inibitorio di disconnettere i domini utilizzati da siti pirata che violano strutturalmente i diritti di terzi.

 

Avv. Priscilla Casoni

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