Corte di giustizia UE: legittima l’applicazione di ricerca taxi non legata al servizio di trasporto (causa C-62/2019)

Corte di giustizia UE: legittima l’applicazione di ricerca taxi non legata al servizio di trasporto (causa C-62/2019)
La Corte di Giustizia UE è tornata sul tema dei cosiddetti servizi «della società dell'informazione», ovvero quei servizi forniti a distanza per via elettronica, principalmente via internet: un servizio che mette in collegamento diretto, mediante un'applicazione elettronica, clienti e tassisti, costituisce un servizio della società dell'informazione qualora non sia indissolubilmente al servizio di trasporto tramite taxi legato cosicché non ne è parte integrante.

Con sentenza del 10 settembre 2020 , la Corte di Giustizia UE è tornata sul tema dell'interpretazione della nozione di « servizi della società dell'informazione » ai sensi dell'art. 2, lett. a), della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e art. 1 della Direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche e regole relative, appunto, ai servizi della società dell'informazione.

La pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale di Bucarest è sorta con riferimento ad una società che gestisce un'applicazione per smartphone che mette in collegamento diretto gli utenti di servizi di taxi con i tassisti. Tale applicazione consente di effettuare una ricerca che fa apparire un elenco di tassisti disponibili ad effettuare una corsa e il cliente è libero di scegliere un conducente tra essi. La società non trasmette le richieste ai tassisti e non fissa il prezzo della corsa, pagata direttamente al conducente al termine di essa.

La Direttiva sul commercio elettronico vieta agli Stati membri di sottoporre l'accesso all'attività di prestazione di un servizio della società dell'informazione ed il suo esercizio ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente. Tuttavia, tale divieto non concerne i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione , come nel caso di specie. Tale constatazione è subordinata alla condizione che i servizi ai quali si applica il sistema di autorizzazione esistente, che non sono forniti per via elettronica, ed i servizi della società dell'informazione ai quali detto sistema è esteso siano effettivamenteequivalenti economicamente .

Un regime di autorizzazione non si basa su criteri giustificati da un motivo imperativo di interesse generale qualora il rilascio dell'autorizzazione sia subordinato a requisiti tecnologicamente inadeguati al servizio preso in considerazione dal richiedente.

Il servizio proposto dalla Star Taxi App corrisponde alla definizione di servizio della società dell'informazione di cui alle norme sopra richiamate, in quanto è prestato dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica ea richiesta individuale di un destinatario di servizi.

In conclusione, le due norme sopra richiamate, in questo caso, devono essere interpretate nel senso che è un servizio della società dell'informazione quello consistente nel mettere in collegamento diretto , tramite un' applicazione elettronica , clienti e tassisti, qualora tale servizio non sia indissolubilmente legato al servizio di trasporto tramite taxi cosicché non ne è parte integrante .

 

Avv. Priscilla Casoni

 

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