Il Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Specializzata in Materia di Impresa - con sentenza n. 4779, pubblicata lo scorso 6 maggio, si è pronunciata su un caso di violazione del diritto d’autore e più precisamente di utilizzo abusivo di un software protetto.
Inquadramento giuridico e liquidazione del danno
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste in re ipsa, salva la prova contraria, incombendo al danneggiato solo la prova della sua estensione (cfr. Cass. 13 dicembre 2021 n. 39763; Cass. 13 dicembre 2021 n. 39762) a meno che l’autore della violazione fornisca la dimostrazione dell’insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili.
Accertato che l’utilizzo da parte della convenuta dei programmi per elaboratore di titolarità delle società attrici fosse stato posto in essere in violazione dell’art. 64-bis Legge 633/1941 (LDA), il Tribunale ha quantificato il danno in conformità al disposto dell’art. 158, secondo comma, LDA, a mente del quale, tra l’altro, in materia di violazione dei diritti patrimoniali d’autore «Il lucro cessante è valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto».
Il pregiudizio subito è stato quindi liquidato è in via forfettaria con il criterio del prezzo del consenso, che costituisce la soglia minima di ristoro, ed è stato quantificato sulla base del prezzo di mercato delle licenze relative ai software per elaboratore illecitamente duplicati dalla convenuta, individuabili dai listini prezzi prodotti dalle attrici.
Il medesimo criterio è stato utilizzato di recente anche dal Tribunale di Roma, con sentenza n. n. 7984, pubblicata lo scorso 13 maggio, su una domanda di accertamento di abusivo utilizzo di sequenze tratte da un documentario e sulla relativa domanda di risarcimento del danno.
Il criterio del prezzo del consenso
Il criterio del prezzo del consenso va inteso come individuazione, pur sempre in via di prognosi postuma, del presumibile valore sul mercato del diritto d’autore nel tempo della operata violazione, tenuto conto di una serie di elementi quali: il prezzo nel settore specifico, l’intrinseco pregio dell’opera, i guadagni dalla medesima conseguiti nel periodo di legittima utilizzazione da parte dell’autore medesimo per il tempo in cui ciò sia avvenuto e ogni altro elemento emergente.
Conclusioni
In tema di diritto d'autore, la violazione del diritto d'esclusiva che spetta al suo titolare costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova del lucro cessante che quella della sua estensione, a meno che l’autore della violazione fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili, e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria con il criterio del prezzo del consenso di cui all’art.158, comma secondo, terzo periodo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, che costituisce la soglia minima di ristoro.
Avv. Ginevra Proia e Dott.ssa Rossella Taddei