
Nell’ambito di un contrasto giurisprudenziale che si protrae da anni, con una recente ordinanza del 13 giugno scorso, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul quesito in parola, rinfoltendo le fila della giurisprudenza che si interroga sulla ammissibilità della rinuncia all’effetto risolutivo ex art. 1454 c.c.
Il caso
Il caso in esame trae origine da un conflitto in materia locatizia. Precisamente, la società conduttrice dell’immobile non pagava i canoni di affitto, di talché la società locatrice, nel gennaio 2014, inviava alla prima formale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., intimandole di corrispondere i canoni insoluti entro i successivi 15 giorni. Tuttavia, la conduttrice non provvedeva al saldo del dovuto, continuando ad occupare l’immobile.
Successivamente, la locatrice emetteva fatture per canoni non pagati nel periodo 2014-2015, ottenendo l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento delle stesse. La conduttrice, faceva, dunque, opposizione al decreto, sul presupposto – accolto dal Tribunale di Bergamo, con contestuale condanna della conduttrice al pagamento della metà dei canoni a titolo di risarcimento per occupazione abusiva dell’immobile – che il contratto di locazione si fosse risolto per effetto della predetta diffida.
La sentenza veniva, quindi, impugnata avanti alla Corte di Appello di Brescia, la quale statuiva – in riforma della sentenza del tribunale – che il contratto di locazione non doveva intendersi risolto, in quanto, con il proprio comportamento, la locatrice aveva “rinunciato ad avvalersi della risoluzione già prodottasi per effetto della diffida ad adempiere”.
Il contrasto
Cercando di entrare un po’ più nel cuore della questione, l’appello della locatrice richiamava il principio della sentenza della Corte di Cassazione n. 23824/2010, secondo cui il contraente non inadempiente può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già avveratasi per effetto della diffida ad adempiere (i.e. una delle ipotesi di risoluzione di diritto) o già dichiarata giudizialmente (i.e. risoluzione giudiziale), ripristinando contestualmente l’obbligazione contrattuale ed accettandone l’adempimento.
Si ricorda, tuttavia, che il detto principio non trova accoglimento unanime in giurisprudenza. Infatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione nel caso di nostra attenzione, di opinione diametralmente opposta sono invece le precedenti Sezioni Unite del 2009 (Corte Cass. S.U. sent. 553/2009). Secondo tale pronuncia, la rinuncia “non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso”; in altre parole, secondo le Sezioni Unite non è possibile la rinuncia all’effetto risolutivo della diffida ad adempiere. A conferma del contrasto interpretativo, si ricorda che nel 2016 la Suprema Corte (Corte Cass. sent. n. 9317/2016) si è pronunciata nuovamente – sulla scia della decisione del 2010 – affermando che “il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti”. Mentre, ancora una volta, in tempi più recenti, richiamando proprio il legittimo affidamento del debitore nell’intervenuta risoluzione già citato dalle SS.UU. del 2009, la Sezione III della Cassazione nega la rinunciabilità dell’effetto risolutorio della diffida ad adempiere (Cass. civ., ord. n. 25128/2024).
La pronuncia della Corte di Cassazione
Tornando, dunque, all’ordinanza della Cassazione del giugno scorso, la Suprema Corte cassa, con rinvio, la sentenza della Corte d’appello di Brescia, rilevando come la motivazione della Corte d’Appello – pur richiamando la citata sentenza del 2010 – non aggiunga alcunché circa le ragioni che avrebbero consentito di ricondurre la fattispecie concreta del caso in esame entro le maglie di diritto della pronuncia del 2010. Inoltre, la Cassazione si domanda “se la logica sottesa alla possibilità della rinuncia all’effetto risolutivo di diritto non si presti a una differenziazione a seconda che tale effetto sia o meno contestato dalla controparte”. In tal senso, infatti, secondo la Corte, solo nel primo caso, la parte non inadempiente che abbia inviato la diffida ad adempiere e ricevuto la contestazione della controparte, potrebbe rinunciare all’effetto risolutivo, mostrando così di riconoscere – anche tacitamente – la fondatezza della contestazione avversaria. Nel caso opposto, invece, l’assenza di contestazione della controparte “precluderebbe la successiva rinuncia [all’effetto risolutivo] da parte del diffidante”.