Responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno di traenza a soggetto non legittimato

Responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno di traenza a soggetto non legittimato
All'atto del pagamento di un assegno di traenza, l'identificazione da parte della banca negoziatrice del presentatore del titolo mediante il controllo del documento di identità è da ritenersi sufficiente ove non ricorrano, in concreto, circostanze anomale tali da imporre l'espletamento di ulteriori e più specifiche verifiche.
Responsabilità della banca negoziatrice

La responsabilità della banca negoziatrice per l'errore commesso nell'identificazione del portatore del titolo e per il danno derivato dal pagamento dell'assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario - ha natura contrattuale (cfr. ex multis Cass. civ . , Sez.III, 22 maggio 2015, n.10534).

Per non incorrere in responsabilità la banca deve fornire la prova di avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'articolo 1176 del codice civile (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 21 maggio 2018, n. 12477; Cass. civ., Sez. VI-1, 2 luglio 2019, n.17737).

Identificazione diligente del soggetto portatore

Con la recente ordinanza n. 9842, pubblicata in data 14 aprile 2021, i Giudici della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione si sono pronunciati con riferimento a un'ipotesi in cui l'attività di identificazione del presentatore dell'assegno di traenza è avvenuta mediante il riscontro di un solo documento di identità personale munito di fotografia e la contestuale acquisizione di copia sia del documento di identità che della tessera del codice fiscale.

Al fine della decisione i Supremi Giudici hanno valorizzato le “ oggettive peculiarità ” che connotano la figura dell'assegno di traenza, le quali impongono che “ l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario dello stesso sia particolarmente attenta ”.

Hanno, quindi, ritenuto che il controllo affidato al documento di identità del presentatore si ponga come aspetto “ naturale ” di un contegno diligente e che ove ricorrano circostanze anomale “ atte a destare l'oggetto sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario dello stesso ” (quale, a titolo esemplificativo, il non essere il presentatore del titolo un “ cliente abituale ”), la banca negoziatrice è tenuta alla “ effettuazione di altre, più specifiche ete approfondimenti ”.

 

Avv. Rossana Mininno

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