
Con il Regolamento 2023/2411/UE dal 1.12.2025, sarà possibile presentare una domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali ed industriali.
Gli obiettivi.
Come chiarito dal Regolamento 2023/2411/UE (in seguito, il “Regolamento”), una protezione uniforme in tutta l’Unione dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche può incentivare – tra l’altro – la produzione di prodotti di qualità, concorrere alla lotta contro la contraffazione e assicurare l’ampia disponibilità di prodotti di qualità per i consumatori (cfr. Regolamento, Considerando n. 8).
E così, il sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (cfr. anche Regolamento, art. 4, “Definizioni”) istituito dal Regolamento è volto, da un lato, a consentire ai produttori di prodotti artigianali e industriali di veder ricompensato l’impegno volto a produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità e, dall’altro, a consentire ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli (cfr. Regolamento, Considerando n. 11 e n. 15).
I requisiti per l’indicazione geografica.
Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, deve possedere i seguenti requisiti (art. 6 del Regolamento):
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essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
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la qualità, la reputazione o altra caratteristica del prodotto devono essere essenzialmente attribuibili all’origine geografica dello stesso;
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almeno una delle sue fasi di produzione deve avere luogo nella zona geografica delimitata.
Il rispetto di questi requisiti deve essere dimostrato dal “disciplinare di produzione” (cfr. art. 9 del Regolamento), che indica le fasi di produzione che hanno luogo nella zona geografica delimitata.
Sarà possibile presentare una domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) per i prodotti artigianali ed industriali a partire dal 1.12.2025, seguendo la procedura di registrazione indicata nel Regolamento agli artt. 7 e ss.
Considerazioni conclusive.
Il Regolamento in commento estende la possibilità di protezione come IGP ai prodotti artigianali e industriali – quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, cuoi e pelli – già prevista per prodotti agroalimentari, ai vini e alle bevande spiritose (cfr. anche Regolamento 1308/2013/UE e Regolamento 2019/787/UE), consentendo, così una protezione di tali prodotti armonizzata a livello europeo, in grado di valorizzare, tra l’altro, i prodotti artigianali e industriali nazionali, quali, a titolo esemplificativo – tra quelli potenzialmente registrabili come IGP – il vetro di Murano e il marmo di Carrara (cfr. EUIPO, “Study on EU Member States’ potential for protecting craft and industrial Geographical Indications”, dicembre 2024).