Con la sentenza n. 32820/2026, pubblicata in data 3 settembre 2026, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione della rilevanza dell’omessa tenuta, da parte dell’imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, della contabilità interna al fine dell’integrazione del reato di bancarotta.
I Giudici di legittimità hanno chiarito che “integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali” (Cass. pen. n. 32820/2026 cit.), fermo restando che “non si richiede […] un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto)” (Cass. pen. n. 32820/2026 cit.).
Il reato di bancarotta fraudolenta è previsto dall’articolo 322 del Codice della crisi d’impresa, il quale - ponendosi in continuità con la disciplina di cui al previgente articolo 216 della Legge fallimentare - punisce con la pena della reclusione da tre a dieci anni l’imprenditore, assoggettato alla liquidazione giudiziale, che “ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti” (art. 322, co. 1, lett. a, d.lgs. n. 14/2019.) o che “ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari” (art. 322, co. 1, lett. b, d.lgs. n. 14/2019).
Il primo comma della disposizione de qua prevede due distinte fattispecie delittuose ovvero la bancarotta fraudolenta c.d. patrimoniale (anche detta bancarotta fraudolenta in senso stretto) e la bancarotta fraudolenta c.d. documentale.
Quanto alla ratio dell’incriminazione il legislatore mira a tutelare, nella prima ipotesi, il patrimonio sociale da eventuali atti depauperatori posti in essere a danno dei creditori e, nella seconda ipotesi, l’esatta conoscenza del patrimonio del debitore da parte dei creditori.
Con specifico riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale i Giudici di legittimità hanno precisato che “l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa […] rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi” (Cass. n. 32820/2026 cit.).