IA e diritto d'autore: quando l'opera è depositabile

IA e diritto d'autore: quando l'opera è depositabile
SIAE ha diffuso una guida per autori ed editori che traccia il confine del depositabile: l'output generativo, in quanto tale, non lo è; lo è l'opera che, pur realizzata con quello strumento, conservi l'impronta del lavoro intellettuale dell'autore. Dopo la novella dell'art. 1 della legge sul diritto d'autore il problema si sposta dall'esistenza della tutela alla prova dell'apporto umano, e su chi ne sopporti l'onere.

Il dato normativo: l'art. 1 l.d.a. dopo la legge 132/2025

L'art. 25 della legge 23 settembre 2025, n. 132 (in G.U. n. 223 del 25 settembre 2025) ha interpolato l'art. 1, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, riferendo la protezione alle «opere dell'ingegno umano» e precisando che essa si estende alle creazioni realizzate «con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore». La medesima disposizione ha introdotto l'art. 70-septies l.d.a., che riconduce le riproduzioni e le estrazioni compiute mediante modelli e sistemi di intelligenza artificiale alla disciplina delle eccezioni di estrazione di testo e di dati già recata dagli artt. 70-ter e 70-quater l.d.a., ove resta ferma la facoltà di espressa riserva del titolare.

Una precisazione ricognitiva, non una soglia

La novella ha portata più ricognitiva che innovativa. Il carattere antropocentrico della tutela era già desumibile dall'art. 6 l.d.a., che individua nella creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale il titolo originario di acquisto del diritto, nonché dalla nozione di originalità come creazione intellettuale propria dell'autore, elaborata dalla Corte di giustizia in una linea ormai consolidata (CGUE, 1° dicembre 2011, C-145/10, Painer; 12 settembre 2019, C-683/17, Cofemel). Ciò che il legislatore non ha fatto è fissare la misura minima dell'apporto richiesto: la scelta del modello e la formulazione del prompt, isolatamente considerate, difficilmente esprimono quelle scelte libere e creative nelle quali si risolve l'impronta della personalità dell'autore, mentre la selezione, la rielaborazione e la post-produzione dell'output possono integrarla.

L'unico precedente interno, reso in obiter

La giurisprudenza nazionale offre allo stato un riferimento isolato. Con l'ordinanza 16 gennaio 2023, n. 1107 la Corte di cassazione, sezione I, ha dichiarato inammissibile per novità il motivo con cui si negava la qualificazione come opera dell'ingegno di un'immagine frattale elaborata mediante software, osservando comunque, in via incidentale, che l'impiego di uno strumento informatico non è di per sé sufficiente a escludere il carattere creativo, ma impone uno scrutinio più rigoroso del tasso di creatività, volto ad accertare se e in quale misura lo strumento abbia assorbito l'elaborazione creativa dell'artista. Si tratta di un obiter dictum, formulato in una vicenda relativa a un software di elaborazione grafica e anteriore alla riforma: indirizzo utile, non ancora diritto vivente in materia di intelligenza artificiale generativa.

Deposito SIAE: autodichiarazione e allocazione del rischio

La guida non introduce regole nuove, ma rende esplicito il meccanismo dell'accesso alla tutela. SIAE dichiara di non svolgere alcuna valutazione preventiva su originalità, creatività e paternità dell'opera, né verifiche sistematiche sull'impiego di strumenti generativi: il deposito è accolto sotto l'esclusiva responsabilità del depositante, con presidio soltanto successivo su reclami e segnalazioni. Alla dichiarazione non veritiera la guida riconduce le sanzioni disciplinari del Regolamento Generale, fino all'esclusione per giusta causa con cessazione della tutela, cui si aggiunge la responsabilità verso i terzi i cui diritti risultino incorporati nell'output.

La tracciabilità del processo creativo come presidio

Ne discende, a nostro avviso, un'indicazione operativa netta: la prova dell'apporto umano non è un argomento difensivo da confezionare all'insorgere della contestazione, ma un adempimento da predisporre ex ante. Conservare i prompt, le versioni intermedie, le sessioni di editing e i contributi eseguiti dall'autore significa costituire in anticipo il materiale probatorio sul quale si misurerà, in sede disciplinare o giudiziale, la tenuta del deposito. Sul versante negoziale, il presidio si completa con la riserva espressa dell'uso delle opere per l'estrazione di testo e di dati nei contratti di cessione e di licenza e con la verifica dei termini d'uso delle piattaforme, che possono attrarre al fornitore i contenuti immessi nei prompt.

La misura dell'apporto resterà affidata alla valutazione del giudice, caso per caso: la variabile effettivamente governabile è dunque la tracciabilità del processo creativo. Lo Studio assiste titolari di diritti e imprese creative nella costruzione dei presidi documentali e contrattuali necessari a rendere difendibile l'impiego dell'intelligenza artificiale generativa nei processi di produzione.

Avv. Gaetano Marino

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