Con la sentenza n. 32820/2026, pubblicata in data 3 settembre 2026, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione della imputabilità o meno dell’amministratore di fatto per i reati di bancarotta fraudolenta.
I Giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema di reati fallimentari, l’amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili” (Cass. pen. n. 32820/2026 cit.).
Il reato di bancarotta fraudolenta è previsto dall’articolo 322 del Codice della crisi d’impresa, il quale - ponendosi in continuità con la disciplina di cui al previgente articolo 216 della Legge fallimentare - punisce con la pena della reclusione da tre a dieci anni l’imprenditore, assoggettato alla liquidazione giudiziale, che “ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti” (art. 322, co. 1, lett. a, d.lgs. n. 14/2019.) o che “ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari” (art. 322, co. 1, lett. b, d.lgs. n. 14/2019).
Il primo comma della disposizione de qua prevede due distinte fattispecie delittuose ovvero la bancarotta fraudolenta c.d. patrimoniale (anche detta bancarotta fraudolenta in senso stretto) e la bancarotta fraudolenta c.d. documentale.
Quanto alla ratio dell’incriminazione il legislatore mira a tutelare, nella prima ipotesi, il patrimonio sociale da eventuali atti depauperatori posti in essere a danno dei creditori e, nella seconda ipotesi, l’esatta conoscenza del patrimonio del debitore da parte dei creditori.
Con specifico riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale sono distinguibili due ulteriori ipotesi di reato: la bancarotta c.d. distrattivo-dissipativa e la bancarotta c.d. preferenziale.
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale c.d. distrattivo-dissipativa è configurabile in caso di sottrazione o di dissipazione di risorse del patrimonio della società con conseguente depauperamento delle garanzie patrimoniali per i creditori.
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale c.d. preferenziale è configurabile nel caso in cui l’imprenditore abbia estinto un debito con conseguente diseguale trattamento dei creditori.