Con la sentenza del 3 settembre 2026, resa nella causa C-598/24, CY c. Gândul Media Network s.r.l. e HO, la Seconda Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che un testo pubblicato su un social network può costituire opera protetta ai sensi della direttiva 2001/29, purché esprima una creazione intellettuale che riflette la personalità del suo autore. Ha inoltre chiarito che gli Stati membri possono limitare ai brevi estratti l’eccezione per il resoconto di un avvenimento attuale, ma non possono escluderla quando dall’utilizzo derivi un vantaggio commerciale o economico. La pronuncia offre un contributo significativo all’armonizzazione del diritto d’autore europeo.
La vicenda
L’8 settembre 2021 CY, insegnante, pubblicava sulla propria pagina Facebook un testo di ventidue righe intitolato “Piccola guida per i genitori all’inizio dell’anno scolastico”, con cui dichiarava in sostanza di non voler ricevere regali dai genitori dei propri alunni.
Il 14 settembre 2021 il giornalista HO pubblicava sul sito del quotidiano online Gândul un articolo intitolato “Il messaggio inedito di una professoressa per i genitori che intendono offrirle regali all’inizio dell’anno scolastico”, all’interno del quale il testo di CY era riprodotto integralmente e senza il previo consenso dell’autrice. Il nome della ricorrente e l’indicazione della fonte, nella forma di un collegamento ipertestuale che rinviava alla pagina Facebook, venivano aggiunti soltanto in un momento successivo.
CY adiva il Tribunalul București chiedendo l’accertamento della violazione del proprio diritto d’autore e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Con sentenza del 26 aprile 2022 il ricorso veniva respinto sul presupposto che il testo non potesse beneficiare della tutela autoriale, e la Curtea de Apel București confermava tale decisione con sentenza del 3 maggio 2023.
Investita dell’impugnazione, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia romena sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte due questioni pregiudiziali, la prima sulla qualificazione come opera del testo contenuto nel post, la seconda sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 35 della legge romena n. 8/1996, che circoscrive il libero utilizzo di un’opera a scopo informativo ai brevi frammenti dell’opera e lo subordina all’assenza di qualsiasi vantaggio diretto o indiretto, commerciale o economico.
Le questioni giuridiche e la decisione della Corte
Le questioni sottoposte alla Corte
La vicenda investe due elementi centrali del diritto d’autore, ossia la nozione unionale di opera e il margine lasciato agli Stati membri nel delimitare le eccezioni alla relativa tutela. Il giudice del rinvio chiedeva, anzitutto, se un testo pubblicato su un social network, con cui l’autore esprime un’opinione su pratiche sociali ritenute inappropriate, possa costituire opera ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29. Domandava, poi, se l’ipotesi di libera utilizzazione per il resoconto di un avvenimento attuale, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), consenta al legislatore nazionale di limitarne l’abito di applicazione all’utilizzo di brevi estratti e di escluderne l’applicazione in caso di realizzazione, da parte dell’utilizzatore, di un vantaggio commerciale o economico, condizione assente nella direttiva.
La nozione di opera come concetto autonomo del diritto dell’Unione
La Corte riafferma che la nozione di opera è autonoma e va interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri. Essa richiede soltanto una creazione intellettuale propria dell’autore, che ne rifletta la personalità attraverso scelte libere e creative, identificabile con sufficiente precisione e oggettività. La brevità del testo, la sua diffusione online e la mancata appartenenza a un genere letterario predeterminato sono irrilevanti, salvo che derivino da regole o vincoli tecnici tali da escludere ogni margine creativo. Sul piano dell’armonizzazione la pronuncia conferma che gli ordinamenti nazionali non possono subordinare la tutela a requisiti ulteriori, quali il pregio artistico o il valore estetico.
Il margine di discrezionalità degli Stati membri nella disciplina delle eccezioni
Quanto alla seconda questione, la Corte ricorda anzitutto che il margine di discrezionalità degli Stati membri nel recepire le eccezioni previste dall’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 va valutato caso per caso. Il grado di armonizzazione voluto dal legislatore dell’Unione dipende infatti dall’impatto di ciascuna eccezione sul funzionamento del mercato interno. Tale discrezionalità incontra comunque tre limiti, ossia l’effetto utile dell’eccezione, il test a tre fasi dell’articolo 5, paragrafo 5, e il giusto equilibrio tra diritti fondamentali. La limitazione ai brevi estratti supera questo vaglio: la direttiva non fissa limiti di lunghezza e commisura l’utilizzo allo scopo informativo, mentre la riproduzione integrale, salvo il caso di un testo tanto breve da non consentire estrazioni, si sostituisce all’originale e pregiudica lo sfruttamento normale dell’opera, fermo restando che la restrizione nazionale deve risultare proporzionata. Incompatibile è invece il divieto generalizzato, previsto dalla normativa romena, di trarre dall’utilizzo un vantaggio commerciale o economico. Esso non trova fondamento nella disposizione europea, poiché il riferimento allo scopo informativo attiene alla sola portata dell’utilizzo. Priverebbe inoltre l’eccezione del suo effetto utile, dato che gli organi di stampa esercitano di regola un’attività economica. Altererebbe, infine, l’equilibrio tra la proprietà intellettuale e la libertà di espressione e di informazione, tutelate dagli articoli 17 e 11 della Carta dei diritti fondamentali. Il legislatore nazionale non può dunque introdurre condizioni estranee alla direttiva che neutralizzino un’eccezione recepita.
La nozione di avvenimento attuale
Infine, in merito alla questione relativa alla possibilità di considerare la menzione, da parte di un giornale online, del testo pubblicato da un insegnante, quale “resoconto di un avvenimento attuale” ai sensi della citata norma, la Corte, richiamando un precedente orientamento (sent. del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C-516/17) ha ribadito che la nozione di resoconto consiste nel fornire informazioni su un fatto che, nel momento in cui se ne riferisce, presenta interesse informativo per il pubblico, senza che occorrano un’analisi approfondita o un invito al dibattito, rinviando tuttavia la questione al giudice nazionale.
I riflessi sull’ordinamento italiano
Per l’ordinamento interno la pronuncia offre anzitutto un criterio interpretativo. Le libere utilizzazioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, nella parte in cui recepiscono la direttiva 2001/29, vanno lette alla luce dei limiti tracciati dalla Corte. Nessuna condizione ulteriore rispetto al testo europeo può comprometterne l’effetto utile né alterare l’equilibrio tra la tutela dell'opera e la libertà di informazione. Il giudice nazionale è quindi chiamato a verificare in concreto la portata dell’utilizzo e la sua coerenza con lo scopo perseguito. Sul piano dell’armonizzazione, la sentenza riconferma la nozione di opera come concetto autonomo del diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme in tutti gli Stati membri. La tutela dipende così dalla sola originalità, intesa come espressione di scelte libere e creative dell’autore, senza che rilevino requisiti ulteriori come il pregio artistico o il genere letterario. Sul versante della tutela, la conferma che anche i contenuti brevi diffusi sulle piattaforme possono costituire opera rafforza la posizione dei loro autori nei confronti della riproduzione integrale non autorizzata.