“L’ammissibilità nell’ambito dei Piani Individuali di Risparmio Alternativi degli strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione discende dalla circostanza che il sottostante l’operazione di cartolarizzazione è rappresentato da crediti delle imprese oggetto della misura agevolata. Con riferimento alle cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili registrati, l’art. 7, comma 1, lettera b-bis della legge n. 130 del 1999, ha previsto che le disposizioni in materia di cartolarizzazione dei crediti si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità, in capo alla società di cartolarizzazione di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni”.
È quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 577 del 25 novembre 2022 in tema di strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare e PIR alternativi.
Cosa sono i PIR Alternativi?
I PIR, introdotti con la Legge di Bilancio 2017, sono piani individuali di risparmio a lungo termine, caratterizzati da una legislazione fiscale agevolata, che perseguono l’obiettivo di favorire gli investimenti nell’economia nazionale.
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, modificato e convertito in Legge n. 77/2020 (Decreto Bilancio), sono stati introdotti nuovi strumenti che presentano dei limiti più stringenti rispetto ai PIR tradizionali. Nello specifico, le principali novità introdotte con la normativa sui PIR Alternativi riguardano l’inserimento - tra gli investimenti qualificati - oltre agli strumenti finanziari anche delle fonti di finanziamento alternative alle Banche, quali l’acquisizione di crediti delle imprese o di fondi di credito cartolarizzati.
A tal riguardo, possono essere oggetto del PIR anche le Asset Backed Securities (ABS) ovvero titoli emessi da Società Veicolo (SPV) a fronte di operazioni di cartolarizzazione dei crediti di imprese residenti in Italia e/o in stati Membri UE. Attraverso l’investimento in titoli provenienti da operazioni di cartolarizzazione si persegue, dunque, l’obiettivo di convogliare le risorse finanziarie, immesse nei PIR Alternativi, a favore delle imprese, utilizzando fonti di finanziamento alternative rispetto al canale bancario.
È necessario precisare che l’oggetto dell’investimento della società di cartolarizzazione immobiliare non è formato da crediti d’imprese target, giacché la misura tende a convergere gli investimenti verso imprese di minori dimensioni, bensì dai proventi che derivano dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali immobiliari in capo alla medesima società di cartolarizzazione.
Conclusioni
Il principale obiettivo perseguito dalla normativa sui PIR Alternativi è di promuovere e stimolare le imprese ad immettere titoli negoziabili sui mercati, favorendo, dunque, l’afflusso di risorse finanziarie nell’economia reale. È evidente come i benefici fiscali previsti per chi li sottoscrive siano funzionali alla valorizzazione dello strumento poiché rendono la misura più appetibile rispetto ad altre forme di investimento.