
Deve ritenersi legittimo il pignoramento multiplo del medesimo bene da parte dello stesso creditore. Lo ha stabilito, con la recente sentenza n. 6019 del 9 marzo 2017, la Suprema Corte di Cassazione, ad avviso della quale la facoltà di cumulo delle procedure esecutive prevista dall’art. 483 c.p.c. non si esplica soltanto nella contemporanea aggressione, in forza di un unico titolo esecutivo, di diversi beni del medesimo debitore, potendo il creditore anche procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo.
Il caso sottoposto ai Giudici di legittimità traeva origine da una procedura esecutiva presso terzi nell’ambito della quale il terzo pignorato aveva reso dichiarazione di tenore negativo, in quanto il debitore esecutato (il cui credito era oltretutto contestato in ragione di controcrediti) aveva già a sua volta agito in executivis nei confronti del medesimo terzo pignorato per il recupero forzoso di quanto vantato nei suoi confronti, sottoponendo a pignoramento un quinto dello stipendio del medesimo terzo pignorato. Alla luce della dichiarazione negativa, il creditore procedente aveva provveduto ad instaurare un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, giudizio nell’ambito del quale quest’ultimo, all’atto della costituzione in giudizio, aveva eccepito che il creditore procedente si era medio tempore sostituito al debitore esecutato nella procedura da quest’ultimo avviata nei confronti del terzo pignorato. Tale circostanza, a parere di quest’ultimo, rendeva inammissibile il pignoramento per indebita duplicazione delle azioni esecutive e, conseguentemente, avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda di accertamento.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, aveva accertato l’esistenza dell’obbligo del terzo pignorato, il quale aveva perciò impugnato la decisione, riproponendo le medesime questioni già sollevate in primo grado. La Corte d’Appello aveva rigettato l’impugnazione. Il terzo pignorato, pertanto, aveva proposto ricorso per la cassazione, respinto dai Supremi Giudici, i quali - esaminando l’ambito applicativo dell’art. 483 c.p.c. e la facoltà di cumulo delle procedure esecutive dalla medesima norma prevista – hanno ritenuto che tale facoltà potesse esplicarsi non soltanto nella contemporanea aggressione, in forza di un unico titolo esecutivo, di diversi beni del medesimo debitore, ma anche nella legittimazione del creditore a procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda.
Ciò in ragione della dirimente considerazione che il diritto di agire in esecuzione forzata si esaurisce esclusivamente con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. I Supremi Giudici hanno ulteriormente precisato che, in caso di plurime azioni esecutive sul medesimo bene, non ricorre una situazione di litispendenza nel senso previsto dall’art. 39 c.p.c., che postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi e il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice.
Avv. Daniele Franzini