Pignoramento di quote di fondi comuni d’investimento detenute presso la banca

Pignoramento di quote di fondi comuni d’investimento detenute presso la banca
Con sentenza emessa in data 11 marzo 2024, il Tribunale di Napoli affronta la questione dell’individuazione del terzo da pignorare tra Banca collocatrice, Banca depositaria e Società di gestione del risparmio nell’espropriazione presso terzi avente ad oggetto quote di fondi comuni di investimento.

Il Tribunale di Napoli si pronuncia dunque su una questione scarsamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità: è il caso, come detto, del pignoramento delle quote di fondi comuni di investimento di proprietà del debitore depositato in un dossier titoli acceso presso l’intermediario depositario.

Poiché le quote dei fondi sono di proprietà del debitore, la prima questione considerata dal Tribunale è la forma del pignoramento, ovvero se deve essere eseguito nella forma del pignoramento presso terzi o direttamente presso il debitore.

Sul punto, il Tribunale ha richiamato la sentenza della Suprema Corte n. 4653/2007 con la quale è stato chiarito che - in base al disposto dell’art 1838 c.c. e secondo le norme sulla dematerializzazione dei titoli introdotte dal TUF - il pignoramento dei titoli deve essere eseguito nella forma del presso terzi.

Tale ricostruzione appare ampiamente condivisibile dal momento che, nel caso di titoli dematerializzati, l’intermediario è incaricato dal debitore alla tenuta delle scritture del conto presso cui i titoli sono depositati, quindi soggetto legittimato all’apposizione del vincolo pignoratizio.

Chiarita la possibilità di pignorare le quote di fondi comuni d’investimento nella forma dell’espropriazione presso terzi, il Tribunale si sofferma sull’altro punto controverso della vicenda, ovvero il soggetto terzo al quale notificare il pignoramento.

A differenza del pignoramento presso terzi eseguito sui fondi del debitore depositati sul conto corrente accesso presso l’intermediario, dove il debitor debitoris è solamente l’istituto di credito, nel caso in esame viene coinvolto un ulteriore soggetto la Società di gestione del risparmio.

È proprio quest’ultima, secondo il Tribunale, ad essere diretta debitrice nei confronti del sottoscrittore-debitore del controvalore delle quote dei fondi di investimento al momento della richiesta di liquidazione.

Alla luce di tale ricostruzione è opportuno per il creditore notificare il pignoramento sia nei confronti della banca depositaria che sarà tenuta ai sensi dell’art. 547 c.p.c. a specificare “di quali cose o quali somme è debitore è si trova in possesso” sia alla Società di gestione del risparmio in qualità di debitore effettivo del soggetto pignorato.

In conclusione, nel caso in cui il pignoramento venisse notificato solamente alla banca, questa sarà onerata di comunicare l’esistenza di un conto titoli contenente le quote dei fondi comuni di investimento e relativo controvalore di mercato nonché l’indicazione dei

riferimenti della Società di gestione del risparmio che gestisce i fondi comuni di investimento.

Avv. Mattia Collalti

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