Il Tribunale di Roma, con il decreto n. cronol. 293/2024 del 27 agosto 2024, ha ritenuto di disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto relativa alla reclamabilità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di concessione della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto e, in parallelo, dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto già concessa dal giudice del monitorio.
Il Tribunale era stato chiamato a decidere sul reclamo avverso l’ordinanza di rigetto, da parte del giudice dell’opposizione, dell’istanza ex art. 648 c.p.c. di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Il codice di rito sancisce la non impugnabilità, normalmente intesa come non reclamabilità, del provvedimento che incide, in senso positivo o negativo, sull’esecutività del decreto ingiuntivo opposto, mutandone lo status originario: il riferimento è all’art. 648 c.p.c., ai sensi del quale non è impugnabile l’ordinanza con cui il giudice dell’opposizione concede l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, nonché all’art. 649 c.p.c., ai sensi del quale non è impugnabile l’ordinanza con cui il giudice dell’opposizione sospende l’esecuzione provvisoria in origine concessa dal giudice del monitorio.
Come rilevato dal Tribunale capitolino, la questione relativa alla reclamabilità dell’ordinanza mediante la quale il giudice dell’opposizione rigetta l’istanza di concessione della provvisoria esecutività o di sospensione della provvisoria esecutività già concessa, lasciando di fatto immutato lo status originario del decreto ingiuntivo opposto, è oggetto - a livello giurisprudenziale - di “gravi difficoltà interpretative”.
La tesi tradizionale è contraria alla reclamabilità, in quanto il decreto ingiuntivo non riveste natura cautelare, con conseguente impossibilità di estensione delle norme sul processo cautelare uniforme.
La tesi favorevole alla reclamabilità è, invece, sostenuta dalla Sezione XIII civile del Tribunale di Roma, sulla base del carattere espansivo delle norme del procedimento cautelare uniforme affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 202 del 10 novembre 2023: la Consulta, dopo aver evidenziato che “le norme sul procedimento cautelare uniforme esprimono principi generali dell’ordinamento, ai quali occorre fare riferimento per colmare le eventuali lacune della disciplina di procedimenti ispirati alla medesima ratio”, ha sostenuto che il rimedio del reclamo di cui all’art. 669-terdecies c.p.c. “si presta ad essere esteso, negli stessi termini, anche a provvedimenti privi di natura d’urgenza, ma altrettanto meritevoli di tutela sotto il profilo tanto sostanziale che processuale ”.