Non costituisce una condotta antisindacale una azione imposta da un atto normativo avente forza e valore di legge

Non costituisce una condotta antisindacale una azione imposta da un atto normativo avente forza e valore di legge
La Cassazione precisa con la sentenza n. 23372 del 16 agosto 2025 che per l’accoglimento della domanda ex art. 28 s.l. è necessario il requisito dell’attualità, da riferire al concreto pregiudizio all’attività sindacale.

Una organizzazione sindacale adiva il Tribunale di Roma lamentando la natura antisindacale della condotta della regione Lazio che, in ottemperanza ad una legge regionale, aveva stornato dei fondi dalla contrattazione di area dirigenziale a quella di comparto sulla base di accordi previsti dalla legge regionale

La domanda veniva respinta sia in primo che in grado di appello.

La Suprema Corte di Cassazione n. 23372 del 16 agosto 2025 nel confermare il rigetto ritiene che il trasferimento dei fondi era avvenuto tramite una legge regionale, la quale, come atto politico dell’ente territoriale, è insindacabile da parte dell’autorità giudiziaria e quindi non può essere qualificato come condotta antisindacale neppure in caso di sospetto della sua incostituzionalità.

Atteso che la pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi alla norma di legge fino alla pronuncia della sua incostituzionalità l’eventuale sopravvenienza della dichiarazione di incostituzionalità della legge non potrebbe comportare effetti risarcitori per il passato, ma neppure consentire rimozione degli effetti, dato che per l’accoglimento della domanda ex art. 28 s.l. è necessario il requisito dell’attualità, da riferire al concreto pregiudizio all’attività sindacale, nella specie insussistente in conseguenza del consolidarsi degli effetti degli accordi del 2014 e 2015.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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