Con l’ordinanza n. 25532/2026, pubblicata in data 18 settembre 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione della riqualificabilità del contratto di mutuo caratterizzato dal superamento della soglia di finanziabilità in termini di ordinario mutuo ipotecario.
Con riferimento al disposto dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (c.d. T.U.B.), il quale demanda alla Banca d’Italia la determinazione della c.d. soglia di finanziabilità, i Giudici di legittimità hanno escluso che “l’eccedenza della soglia di finanziabilità, anche se concretamente sussistente, sia idonea ad incidere sulla validità del negozio” (Cass. civ. n. 25532/2026 cit.) con la conseguenza che il mutuo concesso per un importo superiore all’ammontare massimo non può essere oggetto di “riqualificazione in termini di ordinario mutuo ipotecario” (Cass. civ. n. 25532/2026 cit.).
l mutuo è un contratto avente natura reale ed efficacia obbligatoria: per il perfezionamento della fattispecie negoziale è necessaria, a differenza di quanto avviene per i contratti consensuali, la datio rei ovvero la consegna di una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili.
Il mutuo ha come oggetto il trasferimento della proprietà delle cose al mutuatario con l’obbligo, a carico del medesimo, di restituzione del tantundem ovvero di “altrettante cose della stessa specie e qualità” (art. 1813 c.c.) entro un termine prestabilito dalle parti o, in difetto, oggetto di fissazione giudiziale.
In caso di mutuo stipulato senza indicazione del termine, il mutuante ha diritto di esigere immediatamente l’adempimento restitutorio da parte del mutuatario che sia divenuto insolvente, risultando superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l’adempimento.
L’elemento della consegna non importa, necessariamente, il conseguimento della disponibilità materiale del bene, essendo idoneo al perfezionamento della fattispecie negoziale anche il conseguimento della mera disponibilità giuridica: il contratto de quo è suscettibile di perfezionarsi anche con la traditio simbolica o documentale (id est, consegna dei titoli rappresentativi dei beni) o brevi manu (id est, concessione in mutuo di beni dei quali il mutuatario ha già la detenzione a diverso titolo).
Nella prassi bancaria si sono diffuse forme di consegna in termini di (mera) disponibilità giuridica: il bancogiro, ovvero un’operazione consistente nell’accreditamento di una somma di denaro da parte della banca a favore del correntista beneficiario e nel contemporaneo addebitamento della stessa somma sul conto del soggetto che ne ha fatto richiesta; l’accreditamento di somme di denaro da parte della banca mutuante sul conto corrente intestato al mutuatario e dal medesimo detenuto presso la banca mutuante.