Cass. civ., sez. I, ord. 16 settembre 2026, n. 25399 – Il mutuo chirografario è atto a titolo oneroso revocabile ex art. 166, comma 2, CCII

Cass. civ., sez. I, ord. 16 settembre 2026, n. 25399 – Il mutuo chirografario è atto a titolo oneroso revocabile ex art. 166, comma 2, CCII
Con ordinanza n. 25399/2026, pubblicata il 16 settembre 2026, la Prima Sezione civile della Cassazione ha affermato un principio di diritto di rilievo nel contesto delle procedure concorsuali: «Il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l. fall.; di conseguenza, il curatore può eccepirne l’inefficacia a termini dell’art. 95, primo comma, l.fall., ai fini dell’esclusione del credito restitutorio basato sul titolo».

Il caso

La banca ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per 300.000 euro, a titolo di restituzione di un finanziamento erogato il 4 giugno 2020 e assistito per l’80% da garanzia pubblica, già escussa per 240.000 euro. Il credito era stato escluso per intero: per i 240.000 euro per intervenuta soddisfazione del creditore, non essendo il gestore del Fondo di garanzia coobbligato del debitore fallito; quanto ai residui 60.000 euro, per effetto dell'eccezione revocatoria sollevata dal curatore.

Il Tribunale di Verona, in sede di opposizione allo stato passivo, ha rigettato l’opposizione accogliendo, secondo il criterio della ragione più liquida, l’eccezione revocatoria in via breve sugli atti a titolo oneroso. Il mutuo era stato stipulato nel semestre anteriore alla domanda di concordato con riserva il 23 luglio 2020, seguita dal deposito del piano il 29 gennaio 2021 e dalla dichiarazione di fallimento il 22 luglio 2022. In un contesto di consecuzione tra le procedure, il periodo sospetto è stato quindi retrodatato. Quanto alla conoscenza dell'insolvenza, il Tribunale ha valorizzato il patrimonio netto negativo di 1.877.859 euro risultante dal bilancio 2019 e la perdita della continuità aziendale segnalata in nota integrativa. Ritenendo verosimile che la banca, per accedere alla garanzia pubblica, avesse acquisito una situazione patrimoniale aggiornata alla primavera 2020, benché il bilancio fosse stato pubblicato solo il 9 luglio 2020.

Le questioni

Secondo la banca il mutuo non sarebbe revocabile, poichè non impoverirebbe il debitore - che riceve liquidità a fronte dell’obbligo di restituirla - e la sua revoca renderebbe paradossalmente inefficace la stessa erogazione.

La Corte, però, ha respinto questa tesi. A differenza della revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), quella fallimentare non richiede di provare un pregiudizio per i creditori, che è in re ipsa (Cass., Sez. U., n. 7028/2006), bastando un atto a titolo oneroso compiuto nel periodo sospetto con la consapevolezza dello stato di insolvenza.

Orbene, nel mutuo il pregiudizio consiste nell’aumento del passivo dovuto all’obbligo di restituire capitale e interessi, come accade per la fideiussione, che aggrava la garanzia patrimoniale del debitore per debiti altrui (Cass. n. 3462/2024; Cass. n. 22051/2026).

Di conseguenza curatore può far valere l’inefficacia con una semplice eccezione in sede di verifica del passivo (art. 95, comma 1, l. fall.).

Quanto all’effetto “paradossale”, il mutuante può neutralizzarlo chiedendo la restituzione del capitale a titolo di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.); domanda che nel caso in esame non era stata riproposta, con statuizione non impugnata e coperta da giudicato interno.

In merito alla conoscenza dell’insolvenza, la Corte ha ribadito che il decreto liquidità (art. 13, comma 1, lett. g, d.l. n. 23/2020), in linea con la Comunicazione della Commissione UE 2020/C 91, non ha esonerato le banche dalle ordinarie verifiche lo stato d’insolvenza (Cass. n. 26248/2024); anzi, la normativa ha subordinato l’accesso alla garanzia pubblica alla verifica che le difficoltà dell’impresa non fossero anteriori alla pandemia, tale da suffragare il ragionamento presuntivo operato dal Tribunale.

Pertanto la Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla banca e ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese in favore della procedura.

Conclusioni

Dalla lettura dell’ordinanza, appare che in sede di verifica del passivo – il curatore può paralizzare, con una semplice eccezione, la pretesa restitutoria di chi ha finanziato l’impresa nel periodo sospetto conoscendone l’insolvenza, senza peraltro dimostrare un concreto pregiudizio per la massa.

Tale principio è affermato con riferimento alla legge fallimentare, ma appare riferibile anche all’art. 166, comma 2, CCII, di analogo contenuto, fermi restando il computo del periodo sospetto previsto dal Codice e le esenzioni del comma 3, da verificare caso per caso.

Di conseguenza, per gli istituti di credito, la lettura della pronuncia sembrerebbe suggerire due cautele da adottare: (i) proporre, e riproporre in sede di opposizione allo stato passivo, la domanda di ripetizione del capitale ex art. 2033 c.c.(la cui mancata riproposizione ha qui determinato la perdita del credito residuo); e (ii) tenere presente che, nei finanziamenti con garanzia pubblica emergenziale, gli stessi obblighi istruttori richiesti per accedere alla garanzia possono fondare la presunzione di conoscenza dell’insolvenza.

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Achille Iamele

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