A decorrere dal 27 settembre 2026 i professionisti che vendono beni ai consumatori sono tenuti a rendere l’informativa sulla garanzia legale di conformità mediante un avviso standardizzato, secondo il formato e il contenuto fissati dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 e recepito nel Codice del consumo dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30. Il contributo esamina il quadro normativo, il contenuto dell’obbligo e le misure di adeguamento richieste alle imprese.
Breve cenno al contesto normativo attuale
La Direttiva 2011/83/UE, modificata dalla Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo del Consiglio (la “Direttiva”) ha introdotto un avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e un’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità, applicabili dal 27 settembre 2026. A tal proposito, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, ne ha fissato formato e contenuto, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei consumatori in merito ai propri diritti, nel più ampio quadro di una riforma volta anche a contrastare le pratiche commerciali sleali.
La Direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 (il “Decreto”). Il Decreto ha novellato gli artt. 48 e 49 del Codice del consumo ed ha introdotto l’art. 65-ter.
La disciplina sostanziale della garanzia legale resta invariata. Ai sensi degli artt. 128 e ss. c. cons., il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna che si manifesti entro due anni. Il consumatore ha diritto al ripristino gratuito del bene, mediante riparazione o sostituzione, e, in presenza dei presupposti di legge, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (art. 135-bis). La riforma incide, dunque, soltanto sulle modalità con cui tali diritti devono essere portati a conoscenza del consumatore.
L’avviso armonizzato e l’etichetta armonizzata: contenuto e modalità di esposizione
In tale contesto normativo, sono stati previsti due nuovi presidi informativi: l’Avviso armonizzato e l’Etichetta armonizzata, che dovranno essere utilizzati a partire dal 27 settembre 2026.
Gli artt. 48, comma 1, lett. e), e 49, comma 1, lett. n), c. cons., come riformulati, impongono al professionista di fornire, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto, un promemoria dell’esistenza della garanzia legale e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima biennale. L’art. 65-ter stabilisce che tale informazione è resa mediante l’avviso armonizzato in esame. L’obbligo investe sia i contratti conclusi nei locali commerciali sia quelli a distanza.
Il modello di avviso armonizzato che dovrà essere utilizzato a partire dal 27 settembre 2026, richiama le ipotesi tipiche di difetto di conformità, i rimedi dovuti dal venditore, le iniziative da assumere in caso di beni non conformi e la possibilità che il diritto nazionale preveda termini più estesi. Un codice QR rinvia al portale “La tua Europa”.
In nessun caso l’avviso può essere alterato: non ne possono essere modificati colori, caratteri, spaziature o allineamenti, né possono essere aggiunti elementi, icone o testi, né il codice QR può essere spostato o ridimensionato. Occorre quindi utilizzare esclusivamente i file ufficiali messi a disposizione dalla Commissione.
Nei punti vendita fisici l’avviso va esposto in modo visibile, a colori o in bianco e nero, in formato non inferiore all’A4; nelle vendite concluse tramite interfaccia online, invece, deve essere necessariamente riprodotto a colori.
L’avviso rinvia inoltre all’etichetta “GARAN”, obbligatoria per il produttore che offra una garanzia commerciale di durabilità gratuita, estesa all’intero bene e di durata superiore a due anni. Ove tale garanzia sia offerta, il produttore è tenuto a darne evidenza mediante l’etichetta, da esporre in modo visibile, in modo che il consumatore possa individuare agevolmente i beni coperti
Il nuovo regime affianca, dunque, a un obbligo informativo a contenuto libero con un’informativa destinata ai consumatori, standardizzata e uniforme in tutta l’Unione Europea. L’onere di provare l’adempimento degli obblighi informativi grava sul professionista. Occorre pertanto documentare l’esposizione dell’avviso e, ove necessario, allineare le condizioni generali di vendita ed i presidi informativi in materia di garanzia legale e commerciale.