Meme e copyright: una relazione complicata

Meme e copyright: una relazione complicata
I meme sono uno dei contenuti più diffusi in rete, nascono per diventare virali. Proprio la loro natura spesso fa dimenticare che in moltissimi casi l’immagine del meme (il video o la GIF) è oggetto di copyright e, dunque, soggetto al consenso dell’autore.
Meme e diritto d’autore

I meme possono essere descritti come un’immagine divertente o interessante, un video o una GIF che si diffonde ampiamente attraverso internet. Il ciclo vitale dei meme inizia quando una fotografia, ad esempio, viene estrapolata dal suo contesto originario e, dopo aver acquisito un significato divertente per una nicchia di persone di dimensione variabile, viene condivisa numerose volte dagli utenti sul web, diventando così virale.

Da un punto di vista giuridico, i meme sono considerati delle opere derivative ai sensi dell’art. 4 L. 22 aprile 1941 n.633. In particolare, si tratta di immagini (video, fotografie o anche brani musicali) estratte dal loro contesto originario a cui gli internet-users attribuiscono un significato ed una finalità diversa da quella inizialmente prevista dal creatore. Un esempio iconico è la fotografia della bambina dallo sguardo sorridente nonostante la casa in fiamme sullo sfondo, meme noto come “Disaster Girl”. Questo meme è nato perché la madre della bambina protagonista dello scatto fu colpita dallo sguardo sorridente che la figlia aveva durante un’esercitazione dei vigili del fuoco.

Il diritto sullo scatto ha consentito alla bimba della foto, Zoë Roth, nell’aprile 2021 di venderlo come NFT per $500.000, monetizzando in tal modo l’utilizzo della sua immagine (almeno) nel mondo dei Non-Fungible Token.

L’utilizzo sfrenato dei meme e la materiale impossibilità di raggiungere tutti gli utenti che li condividono hanno fatto sì che, nella prassi, i creatori dei meme non agiscano contro i comuni utilizzatori delle loro opere contribuendo a collocare i diritti di proprietà intellettuale sui meme in una zona d’ombra. È ormai erroneamente accettato che gli utenti comuni che condividono meme liberamente non realizzino alcuna violazione del diritto d’autore sulla base del principio del “fair use”. Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza americana, che non ha trovato terreno fertile nell’ordinamento italiano, consente a chiunque di usare contenuti coperti dal copyright per fini “trasformativi” senza l’autorizzazione del proprietario. Ciò significa che i materiali protetti possono essere usati per realizzare commenti, satire, parodie o critiche anche senza l’autorizzazione del proprietario del diritto, purché i terzi che li utilizzano non ne traggano un vantaggio economico.

Prassi a confronto: USA vs EU

La legge statunitense a cui fare riferimento è il Copyright Act, in particolare, il §107 che consente l’utilizzo e la diffusione di contenuti protetti dal copyright anche in assenza di autorizzazione quando ciò sia giustificato da un interesse generale ritenuto prevalente rispetto a quello personale dell’autore.  La Corte Suprema, nel 1976, con il caso Stewart v. Abend ha stabilito che il fair use “permette ai giudici di evitare un’applicazione rigida delle leggi sul Copyright nei casi in cui ciò soffocherebbe quella stessa creatività che la legge ha l’obiettivo di promuovere”.

Le variabili che i giudici americani devono tenere in considerazione nel valutare il rispetto o meno del principio sopra sancito sono quattro: oggetto e natura dell’uso, natura dell’opera protetta, quantità e importanza della parte utilizzata in rapporto all’intera opera protetta e, infine, le conseguenze dell’utilizzo sul mercato potenziale o sul valore dell’opera protetta. La decisione è rimessa al giudice che potrà liberamente valutare, in caso di controversia, se l’utilizzo che ne sia stato fatto crea un danno considerevole o meno ai diritti su quel meme. La Corte Suprema nel caso Stewart v. Abend ha specificato che “L'uso appropriato di un'opera protetta da diritto d'autore, compreso l'uso mediante riproduzione in copie o registrazioni fonografiche o con qualsiasi altro mezzo specificato da tale sezione, per scopi quali la critica, il commento, l'informazione, l'insegnamento (comprese le copie multiple per l'uso in classe), lo studio o la ricerca, non costituisce una violazione del diritto d'autore.”

La normativa europea si mantiene abbastanza allineata alla normativa d’oltreoceano, dal momento che gli ordinamenti degli Stati europei prevedono in diversa misura una serie di eccezioni al diritto di privativa degli Autori sulle proprie opere. Nonostante si temesse, prima dell’approvazione della Direttiva 2019/790 (cd. Direttiva Copyright), che le nuove norme avrebbero impedito il libero e incontrollato ricorso ai meme sulla rete, il Parlamento Europeo ha specificato in una nota che “il caricamento, la creazione e la condivisione di opere protette a scopo di citazione, critica, revisione, caricatura, parodia sarà sempre possibile e condivisibile sulle piattaforme online, il caricamento delle opere su enciclopedie online a carattere non commerciale, come Wikipedia, o piattaforme di software 'open source', come GitHub, sarà automaticamente escluso dagli obblighi previsti dalla direttiva riguardo alla remunerazione del copyright”.

La Commissione Europea nell’emanare le Linee Guida per l’applicazione dell’art. 17 ha anche indicato alcuni dei criteri a cui può farsi riferimento per valutare se vi sia stata o meno violazione del diritto d’autore, in particolare, con riferimento alla diffusione di contenuti online, tra cui i meme. I meme, infatti, per la loro finalità intrinseca di diffondersi capillarmente, sembrano porsi in contrasto con la ratio della legge a protezione del diritto d’autore la quale, dal canto suo, è finalizzata ad evitare che un’opera venga riprodotta senza il consenso dell’autore. Nonostante sia ormai comunemente diffusa l’idea di irresponsabilità per i soggetti che condividono meme, è bene tenere a mente che non sempre può applicarsi una delle eccezioni al diritto d’autore riconosciute dall’ordinamento e che si può dunque incorrere in una vera e propria violazione sanzionabile.

I meme, infatti, sono opere creative dell’ingegno che rientrano a tutti gli effetti nel campo di applicazione della legge sopra citata e in quanto tali vanno tutelati parimenti ad altre opere. A tale fine, è sufficiente che gli autori dimostrino di essere stati i primi a produrre il materiale oggetto di contestazione.  L’ordinamento italiano prevede infatti una tutela automatica dell’opera nel momento in cui questa viene creata spostando l’onere di dimostrare il contrario sul presunto violatore. Con l’avanzamento tecnologico tale operazione risulta sempre più semplice grazie, ad esempio, ai sistemi di timestamping che consentono di risalire alla data certa di creazione di un’opera.

Se è vero, dunque, che nella maggior parte dei casi può sembrare impossibile tutelare il copyright su un meme, è bene tenere a mente che la legge garantisce e assicura tutti gli strumenti necessari affinché i titolari di tale diritto possano tutelare se stessi e le proprie opere da utilizzi impropri.

Dott.ssa Mariarosaria Sellitto

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori