
Una nuova istruttoria per telemarketing scorretto nei confronti di sette società di call center (nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni) è stata avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) coadiuvata dalla Guardia di Finanza.
Quali sarebbero le condotte illecite degli operatori? Assenza di trasparenza ed informazioni ingannevoli per le proposte di attivazione dei contratti, soprattutto su tre fronti:
- l’identità del chiamante (presentazione come dipendenti dell’attuale fornitore o di Autorità di regolazione e controllo),
- l’oggetto della telefonata (prospettazione di scarsità della convenienza delle attuali tariffe, falsi problemi tecnici, disservizi, difficoltà nello switching o rincari imminenti),
- la convenienza economica delle offerte commerciali proposte (difforme dalla realtà).
Non solo. I call center avrebbero usato anche la tecnica del CLI spoofing, ovvero, l’illegittima modifica del numero telefonico del chiamante con l'intenzione di ingannare la parte ricevente o gli operatori di rete circa la provenienza della chiamata o del messaggio.
Seppur per questa vicenda occorrerà attendere gli esiti dell’istruttoria, non si può negare la necessità, da un lato, di rafforzare la trasparenza delle condizioni dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica e, dall’altro, di combattere le pratiche illecite sempre più frequenti, come lo spoofing.
Ciò è quanto dichiarato dalla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) che, con il comunicato stampa del 19.05.2025, ha fatto il punto sulle principali novità del nuovo Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di trasparenza nell’offerta di servizi di comunicazioni elettroniche e nella presentazione del numero chiamante (CLI- Calling Line Identity); adottato con delibera n. 106/25/CONS e che abroga, sostituendolo, il precedente regolamento del 2016.
Quali sono le principali misure tecniche previste?
- L’obbligo per gli operatori nazionali di bloccare (e non terminare in Italia) le chiamate provenienti dall’estero verso l’Italia che espongano un identificativo del chiamante corrispondente a un numero italiano illegittimamente (salvo l’utente non sia effettivamente in roaming all’estero).
- Infatti, AGCOM chiarisce come gli operatori che agiscono in modo illecito possono precludere all’utente l’identificazione del numero chiamante, attraverso numeri telefonici inesistenti o non registrati. Non solo. Spesso le frodi sono perpetuate con chiamate provenienti da un numero modificato che pare essere riferito a un soggetto pubblico (pensiamo alle Forze dell’ordine) o privato (pensiamo alla Banca).
Come sarà attuato il blocco? In due step: il blocco riguarderà dapprima le chiamate dall’estero con numero chiamante italiano di rete fissa (dopo tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento), successivamente (dopo sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento), anche quelle con numero chiamante italiano di rete mobile.
- Scelte più informate ed intuitive per l’utente grazie al sistema di classificazione per le offerte di servizi di comunicazione mobile su tecnologia 5G. Dei bollini segnaleranno le caratteristiche del servizio offerto, indicando chiaramente il valore del limite di velocità: nessuna limitazione di velocità (verde), limiti di download pari o superiori a 20 Mbit/s (giallo) e limiti inferiori a 20 Mbit/s (rosso).
- Maggiore chiarezza e completezza degli attuali obblighi di trasparenza delle condizioni economiche di offerta, per agevolare il confronto tra le offerte sul mercato.
- Rafforzamento degli obblighi informativi nelle offerte riservate a una categoria predeterminata di utenti, con un livello di trasparenza non inferiore a quello previsto per le offerte generalizzate.
- L’obbligo informativo al raggiungimento dell’80% del plafond di Giga previsto dall’offerta e il riferimento esplicito al blocco automatico del traffico dati al superamento del 100%. Con ciò, sarà necessario il consenso attivo dell’utente per riattivare il servizio.
- Preavviso di un mese agli utenti finali in caso di cessazione di servizi da parte di un fornitore (in modo trasparente, informato, anche per il diritto alla portabilità).
In conclusione, l’impegno delle Autorità (AGCOM e AGCM) per contrastare il fenomeno del telemarketing aggressivo è indiscusso, tuttavia, è necessario il rispetto da parte degli operatori telefonici degli obblighi loro imposti affinché si raggiungano risultati concreti.
Avv. Giulia Amadeo