
L’avvento di nuove tecnologie ed il loro ampio utilizzo nel settore del design e dei modelli hanno determinato l’esigenza di adattare l’impianto normativo al fine di adeguarlo e modernizzarlo per garantire una tutela adeguata dei diritti e degli interessi coinvolti. Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno raccolto tale esigenza traducendola nell’adozione del Regolamento UE 2024/2822 che ha trovato applicazione a partire dal 1º maggio 2025. Tale data segna l’avvio della prima fase della più ampia riforma legislativa dell’UE in materia di disegni e modelli, che seguirà entro il 1º luglio 2026.
Il nuovo pacchetto legislativo dell’UE in materia di disegni e modelli si compone del Regolamento UE 2024/2822 che modifica il Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione sulle tasse per l'armonizzazione del mercato interno per la registrazione di disegni e modelli comunitari, anche detto il «regolamento modificativo», e della Direttiva UE 2024/2823 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli.
In merito all’entrata in vigore del nuovo impianto normativo, è opportuno specificare che, sebbene il regolamento modificativo sia entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, avvenuta il 18 novembre 2024, lo stesso contiene disposizioni più precise circa i termini di applicazione delle modifiche che risultano disciplinati in due fasi.
Tale struttura si evince dall’art. 3 del Regolamento, il quale prevede che lo stesso si applichi a decorrere dal 1° maggio 2025, mentre al terzo comma elenca una serie di disposizioni che troveranno applicazione a decorrere dal 1º luglio 2026, queste ultime necessiteranno di ulteriori elaborazioni e precisazioni ad opera di norme di diritto derivato che a loro volta dovranno entrare in vigore e trovare applicazione dal 1º luglio 2026. La già citata Direttiva, invece, entrerà in vigore contemporaneamente al regolamento modificativo e gli Stati membri disporranno di 36 mesi per recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali.
La ratio sottesa a tale riforma risiede nella necessità di rendere la tutela del design più accessibile, semplice, e armonizzata tra gli Stati Membri e, soprattutto, di adeguarla alle nuove tecnologie come, ad esempio, la stampante 3D, l’intelligenza artificiale e, più in generale, il prorompente sviluppo dell’industria digital. L’innovazione apportata nel settore del design dalle nuove tecnologie ha, infatti, accennato e reso più urgente la necessità di modernizzare e adeguare il sistema di protezione dei disegni e modelli, istituito più di vent’anni fa.
Tale finalità viene perseguita dal legislatore con l’introduzione di numerose modifiche di natura strutturale e sostanziale, le più importanti delle quali saranno, in questa sede, esaminate. Uno dei pilastri della riforma è rappresentato dalla nuova e aggiornata definizione dei termini “disegno o modello” e “prodotto”. La prima è stata fortemente ampliata per includere il concetto di animazione, da intendersi quale modifica progressiva – ivi inclusi il movimento e la transizione - delle caratteristiche del disegno o modello, con o senza il mantenimento della loro identità. La definizione di prodotto, a sua volta, viene considerevolmente estesa, ad opera dell’articolo 3 num 2) del Regolamento, essendo ora espressamente riferita anche ad oggetti non-fisici.
Una seconda modifica che permette, nel concreto, di ampliare l’ambito di applicazione della tutela accordata dalla nuova normativa è quella che disciplina l’oggetto della protezione, la quale prevede che siano protette tutte quelle caratteristiche dell’aspetto di un disegno o di un modello che siano visibilmente illustrate nella domanda di registrazione.
La nuova legge, inoltre, specifica l’ambito di applicazione dei diritti esclusivi conferiti da un disegno o modello, ampliato tramite l’introduzione di due nuove facoltà previste in favore dei titolari dei diritti esclusivi sul disegno o modello. In ragione di quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento, il titolare potrà proibire la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto. Tale modifica consente al titolare dei diritti di ottenere tutela anche in relazione alla tecnologia della stampa 3D.
In secondo luogo, il titolare dei diritti esclusivi potrà vietare a terzi di introdurre nel territorio dell’Unione prodotti provenienti da paesi terzi che non sono immessi in libera pratica nell’Unione, se il disegno o modello è incorporato in tali prodotti o ad essi applicato in modo identico o se il disegno o modello non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tali prodotti.
Un altro pilastro della riforma in questione è quello rappresentato dalla cosiddetta clausola di riparazione, che diventa ora una disposizione permanente ed è disciplinata sia nel Regolamento che nella Direttiva. Tale clausola chiarisce, in sintesi, che sono esclusi dall’ambito di tutela i disegni o modelli che costituiscono una componente di un prodotto complesso e che sono stati disegnati allo scopo riparare tale prodotto al fine di ripristinarne l’aspetto originario. Tale clausola è di fondamentale importanza soprattutto con riguardo all’industria automobilistica e pone fine alla mancanza di armonizzazione tra le legislazioni nazionali degli Stati Membri ed alle numerose controversie insorte sul tema.
Sono, inoltre, degne di nota le modifiche strutturali introdotte dalla riforma alla procedura di deposito e di esame delle domande di registrazione, con la finalità di migliorare l’efficienza e l’accessibilità per gli utenti. Tra le tante, in questa sede è opportuno menzionare l’eliminazione dell’opzione di deposito tramite gli uffici nazionali in favore dell’introduzione del deposito centralizzato tramite domanda direttamente all’EUIPO, nonché quelle in materia di tasse di deposito che comporteranno nuove tasse di rinnovo - riportate nella tabella allegata al Regolamento - e l’introduzione di una nuova tassa per la prosecuzione del procedimento e la modifica di un disegno o modello dell’UE registrato.