Con la sentenza dell’8 settembre 2026, causa C-298/23, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha chiarito che la libertà di espressione, anche politica e parodistica, può integrare il giusto motivo che legittima l’uso senza autorizzazione di un marchio notorio altrui. Ciò all’esito di un bilanciamento concreto, di cui la Corte individua i criteri.
Nel novembre 2022 il partito fiammingo Vlaams Belang ha presentato un programma politico denominato “IKEA-PLAN, Immigratie Kan Echt Anders”, corredato da grafiche che riprendevano tipografia, colori e personaggi delle istruzioni di montaggio proprie della catena di arredamento svedese.
Inter IKEA Systems ha quindi agito per contraffazione contro il Vrijheidsfonds, l’associazione senza scopo di lucro che aveva curato la campagna, la quale ha ammesso l’uso non autorizzato del marchio invocando, tuttavia, la libertà di espressione politica come giusto motivo d’uso. Il Tribunale delle imprese di Bruxelles ha, quindi, sottoposto la questione pregiudiziale alla Corte circa se, e a quali condizioni, tale libertà possa giustificare l’uso di un marchio notorio.
La Corte colloca il conflitto sul piano della Carta dei diritti fondamentali, ove la tutela della proprietà intellettuale trova espressione nell’articolo 17, paragrafo II, e la libertà di espressione è garantita dall’articolo 11.
Richiamata la lettura non restrittiva del giusto motivo d’uso già oggetto di precedenti insegnamenti della medesima Corte e il rilievo attribuito alla libertà di espressione dai considerando della disciplina sui marchi, la Corte di Giustizia afferma che tale libertà può in linea di principio integrare il giusto motivo previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 e dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (UE) 2015/2436.
La mera invocazione di tale libertà non basta, tuttavia, a superare l’uso del marchio in assenza di autorizzazione perché in tal caso svuoterebbe la nozione di ogni sostanza, resta pertanto l’obbligo del terzo utilizzatore di esporre i motivi concreti dell’uso del marchio altrui in forza della libertà di espressione e dimostrarne la prevalenza di tale libertà.
Il primo criterio che la Corte valorizza in tal senso riguarda l’intenzione. L’uso deve essere imposto dall’esigenza di esercitare in buona fede la libertà di espressione, e non dall’obiettivo di porsi indebitamente nel solco della rinomanza del marchio altrui o di arrecargli pregiudizio. Tale esigenza ricorre, in particolare, quando il messaggio concerne il marchio, il suo titolare, le sue pratiche commerciali o i suoi prodotti, quando alimenta un dibattito di interesse generale, oppure quando il segno ha acquisito un significato linguistico autonomo o è divenuto un riferimento culturale condiviso.
Il secondo criterio valorizza il contributo a un dibattito di interesse generale, ambito nel quale, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo richiamata in motivazione, lo spazio per le restrizioni è assai ridotto, con particolare riguardo alla satira e alla parodia.
Il terzo criterio misura, invece, le conseguenze per il titolare, ossia intensità, portata e modalità dell’uso, grado di notorietà del marchio, somiglianza dei segni e rischio che il pubblico percepisca un’adesione del titolare al messaggio politico, specie quando questi rivendica neutralità, come nel caso in esame.
Per l’uso estraneo al commercio, regolato dall’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva, l’esito del bilanciamento può divergere, poiché l’espressione non commerciale beneficia di una tutela più ampia.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che IKEA è un acronimo privo di significato semantico, non entrato nel linguaggio comune e che il dibattito politico oggetto della campagna, pur di interesse generale, non presenta alcun nesso con i marchi.
L’uso ripetuto, diffuso online e fondato su segni quasi identici a quelli del titolare del marchio può arrecare un notevole pregiudizio alla notorietà del segno, sicché non risulta prevalere sugli interessi del titolare, salva la verifica in concreto, rimessa al giudice di merito belga.
Ne risulta che nel caso in cui un terzo intenda realizzare una comunicazione politica o satirica mediante segni altrui, occorre dimostrare che il richiamo al marchio notorio faccia leva su di un legame effettivo con il messaggio che si intende veicolare e non si traduca in un mero approfittamento indebito della notorietà del segno.