Con l’Ordinanza n. 24244 del 30 luglio 2026 la Corte di Cassazione chiarisce che la cessione azienda di una S.r.l., quando comporta la trasformazione dell’attività d’impresa da produttiva a finanziaria, rientra tra le operazioni riservate ai soci dall’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. L’amministratore che la conclude senza la previa decisione dei soci agisce privo di potere rappresentativo: il contratto è inefficace nei confronti della società e l’inefficacia travolge anche i successivi acquisti dell’azienda.
La vicenda
L’amministratore unico di una società a responsabilità limitata titolare, in forza di concessione demaniale marittima, di uno stabilimento balneare, ha ceduto l’intero compendio aziendale a un’altra società senza alcuna previa decisione dei soci, a fronte di un corrispettivo regolato per la maggior parte mediante accollo non liberatorio di debiti della cedente. Successivamente, la cessionaria ha rivenduto l’azienda in oggetto a una terza società, garantendone la piena titolarità e l’assenza di contenziosi. La cedente, nel frattempo posta in liquidazione, ha agito in giudizio per far dichiarare l’invalidità della prima cessione e il subacquirente è intervenuto nel processo.
Il Tribunale di Alessandria ha dichiarato la nullità del primo contratto di cessione. La Corte d’appello di Torino ha successivamente riqualificato il vizio in termini di inefficacia, ha esteso al subacquirente gli effetti della condanna restitutoria e, accogliendo la domanda di quest’ultimo, ha risolto la seconda cessione, condannando la venditrice alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno. Le due società acquirenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, che la Suprema Corte ha rigettato.
Il quadro normativo
L’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. riserva in ogni caso alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Per tali decisioni il comma 4 della stessa norma impone una delibera assembleare, mentre l’art. 2479-bis, comma 3, c.c. richiede il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
La riserva va coordinata con l’art. 2475-bis c.c., secondo cui le limitazioni ai poteri degli amministratori risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società, nonché con la disciplina del falsus procurator. Sulle conseguenze della cessione conclusa senza decisione dei soci la giurisprudenza di merito si divideva tra nullità per contrarietà a norma imperativa, annullabilità e inefficacia.
Per gli amministratori, la riserva opera anche quando la cessione appaia l’unica via per evitare il dissesto: l’urgenza non li autorizza ad agire senza la previa deliberazione assembleare.
La motivazione della Cassazione
La Corte osserva che le operazioni finanziarie consentite dallo statuto hanno natura strumentale rispetto all’attività tipica indicata nell’oggetto sociale, nel caso di specie la gestione di pubblici esercizi e di stabilimenti balneari. La vendita dell’intero compendio aziendale, che priva la società di ogni bene e ne converte l’attività da produttiva a finanziaria, integra invece una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale. Le clausole statutarie che attribuiscono all’amministratore ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non possono, dunque, derogare a questa riserva legale e la valutazione di convenienza dell’operazione, anche in una situazione di crisi, spetta ai soli soci.
Quanto alla natura del vizio, la Corte qualifica l’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. come norma imperativa che non detta una mera regola di comportamento, ma pone un limite legale ai poteri rappresentativi degli amministratori. L’amministratore è quindi strutturalmente privo del potere di impegnare la società e l’atto, secondo il modello del falsus procurator, non è nullo né annullabile, ma inefficace nei confronti della società.
Ne discende che l’inefficacia è opponibile anche ai cessionari successivi: poiché il primo cessionario non ha mai acquistato validamente l’azienda, non può averla trasferita a un terzo, e la caducazione del primo acquisto travolge anche il secondo. La Corte esclude comunque la buona fede del sub acquirente, essendo la mancanza della decisione dei soci agevolmente conoscibile.
Brevi indicazioni operative
La pronuncia in esame incide direttamente sulla prassi delle operazioni straordinarie. Per chi acquista un’azienda che esaurisca l’attività della cedente, la verifica della decisione dei soci, adottata con le maggioranze di legge, diventa un presidio essenziale di due diligence.