Il Garante privacy ha pubblicato il vademecum «Tracking pixel nelle e-mail. Le indicazioni del Garante», che sintetizza le Linee Guida adottate con il Provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026. In nove punti, chiarisce quando questi strumenti di tracciamento possono essere usati e con quali garanzie. Il vademecum spiega in forma sintetica funzionamento, finalità e disciplina nell’utilizzo dei tracking pixel, ripercorrendo gli aspetti salienti delle Linee Guida.
Cosa sono e come funzionano i tracking pixel
Sono immagini spesso trasparenti e di dimensioni particolarmente ridotte, ospitate su un server remoto e scaricate sul dispositivo dell’utente all’apertura dell’e-mail. Il destinatario non è quasi mai consapevole della loro presenza e, nonostante la diffusione sempre più massiva, i pixel non sono a oggi né standardizzati né codificati.
Il download segnala al mittente l’apertura del messaggio e può rivelare indirizzo IP, dispositivo, tempo di consultazione e numero di aperture. I pixel non rivelano il contenuto del messaggio, ma ne tracciano apertura, cancellazione, inoltro o archiviazione; se l’utente imposta la funzione di lettura della mail esclusivamente in formato testo, il pixel, come qualsiasi altra immagine, non viene scaricato e, per l’effetto, non avviene il tracciamento.
Finalità, soggetti coinvolti e tipologie di messaggi
I pixel servono a garantire la corretta ricezione delle e-mail, a contrastare lo spam e a misurare audience e performance, verificando apertura, lettura o download degli allegati, anche per personalizzare il messaggio ed ottimizzare l’efficacia delle campagne pubblicitarie.
Le Linee Guida riguardano tutti i soggetti, pubblici e privati, che intervengono nel sistema di invio delle comunicazioni: i mittenti, i fornitori dei servizi di invio e della tecnologia di tracciamento, i provider di posta, i titolari delle liste di distribuzione e il destinatario. Ciascuno deve qualificare il proprio ruolo nel trattamento, anche ai fini dell’eventuale contitolarità.
I messaggi interessati sono molteplici: newsletter, DEM, comunicazioni istituzionali, e-mail transazionali e di servizio. La natura commerciale, informativa, istituzionale o di servizio del messaggio incide sulla valutazione delle regole.
Art. 122 del Codice privacy: le tre condizioni di liceità
Il Garante riconduce i pixel all’art. 122 del Codice privacy (d.lgs. n. 196/2003), perché il meccanismo comporta sia l’inserimento del pixel nel terminale del destinatario sia la successiva raccolta di informazioni.
In linea generale, il loro uso è vietato ed è lecito solo se il destinatario ha prestato un consenso informato, libero, specifico e inequivocabile, se il trattamento è necessario oppure se il servizio è richiesto dall’utente stesso.
Il GDPR resta la cornice generale. Il Garante sottolinea l’invasività di questo tracciamento e il possibile contrasto con il principio di correttezza (art. 5, par. 1, lett. a), GDPR): ne restano fermi trasparenza, accountability e privacy by design.
Necessità dell’informativa
Data la scarsa riconoscibilità dei pixel, il destinatario va informato preventivamente, qualunque sia lo scopo della comunicazione o la natura del mittente. L’informativa deve essere chiara, completa e facilmente accessibile, volta a far comprendere che saranno usati strumenti di tracciamento e per quali finalità. L’informativa può essere su più livelli, ad esempio un avviso sintetico nel modulo di raccolta dell’indirizzo con link a quella estesa, e veicolata anche tramite pop-up, video o chatbot.
Per i trattamenti già in corso, può essere resa con il primo messaggio utile o nel primo momento di discontinuità del rapporto con l’interessato.
Consenso, deroghe e revoca granulare
Il consenso serve quando il pixel misura il comportamento del singolo destinatario, ad esempio per adattare contenuti e frequenza delle campagne promozionali o creare profili commerciali. Va acquisito prima dell’installazione dei pixel, preferibilmente alla raccolta dell’indirizzo e-mail; nelle comunicazioni promozionali può confluire nel consenso al marketing, se richiesto in modo neutro, privo di forzature.
Raccogliere il consenso non è necessario per perseguire finalità di statistiche aggregate, deliverability e antispam, purché non sia possibile ricondurre l’apertura della mail al singolo, ad esempio con pixel identici per l’intera campagna e dati tecnici anonimizzati, e nel caso di messaggi che contengano indicazioni operative per l’autenticazione dell’utente.
Lo stesso vale per i messaggi istituzionali o di servizio di cui rilevi l’effettiva presa di conoscenza: modifiche contrattuali, incidenti di sicurezza, phishing o frodi, scadenze e adempimenti, oltre a determinate campagne informative istituzionali. La verifica dei presupposti spetta al titolare, in conformità al principio di accountability.
La revoca deve essere semplice e anche granulare: il destinatario deve poter continuare a ricevere le e-mail chiedendo che non contengano più pixel, ad esempio tramite un link o un’icona in ogni messaggio. Il rifiuto non può limitare/pregiudicare il servizio e le scelte vanno registrate dal titolare.
Privacy by design e by default
In attuazione dell’art. 25 GDPR, per ridurre al minimo i dati trattati e i rischi per gli interessati, il vademecum suggerisce un identificativo non intelligibile e non sequenziale per ogni destinatario, associato all’indirizzo in un ambiente separato della piattaforma, così che l’e-mail non compaia nella richiesta generata dal pixel. La tutela dei dati va considerata già nella scelta e configurazione degli strumenti di invio.
In sintesi
Il vademecum ripercorre il testo delle Linee guida evidenziando i relativi tratti salienti ed è pubblicato in prossimità della scadenza per l’implementazione degli adempimenti richiesti che, si ricorda, è il 29 ottobre prossimo.
Avv. Rossella Bucca e Dott.ssa Giulia Mazzeo