Il Regolamento (UE) 2026/1386, relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, è entrato in vigore il 16 luglio 2026 e si applicherà dal 17 gennaio 2028, data dalla quale sarà abrogato il Regolamento (UE) 2019/452. Il nuovo quadro impone a ciascuno Stato membro di adottare un meccanismo nazionale di controllo conforme a prescrizioni minime comuni e individua un ambito di applicazione minimo comune soggetto ad autorizzazione preventiva, ferma la facoltà degli Stati di estendere il controllo oltre tale perimetro.
Per le acquisizioni promosse da investitori extra-UE una delle novità di maggiore rilievo è l'estensione della nozione di investimento estero a quelli realizzati tramite un'impresa costituita in uno Stato membro e controllata, direttamente o indirettamente, da un investitore di un paese terzo. Il legislatore colma così la lacuna emersa con la sentenza Xella e attribuisce rilievo decisivo alla catena di controllo e al titolare effettivo, anziché alla nazionalità formale dell'acquirente. Restano esclusi gli investimenti di portafoglio e le ristrutturazioni interne che non introducano nella catena partecipativa un nuovo soggetto di un paese terzo.
La due diligence e la struttura dell'operazione
La verifica deve quindi entrare nella due diligence sin dalla fase iniziale. Prima del signing occorre accertare l'assetto proprietario dell'acquirente, l'eventuale controllo da parte del governo di un paese terzo, l'esposizione a misure restrittive dell'Unione e i precedenti dinieghi o violazioni di misure di mitigazione, circostanze che, nel perimetro minimo, obbligano lo Stato ospitante a notificare l'operazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro 15 giorni.
Il perimetro minimo comprende i prodotti a duplice uso e i beni militari, le tecnologie dei semiconduttori, quantistiche e di intelligenza artificiale indicate nell'allegato I, le imprese dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture digitali qualificate critiche dallo Stato membro in base a una valutazione mirata del rischio, talune attività relative alle materie prime strategiche, determinate infrastrutture finanziarie ed enti di rilevanza sistemica e i sistemi elettorali.
Dalla sottoscrizione all'esecuzione: il rischio regolatorio entra nel contratto
Il regolamento, all’articolo 4 disciplina le prescrizioni minime le quali tra l’altro prevedono che l'investimento soggetto ad autorizzazione deve essere presentato ed esaminato prima della sua realizzazione, con un esame iniziale entro 45 giorni e un'eventuale indagine approfondita di durata fissata dal diritto nazionale. L'autorizzazione va dunque configurata come condizione sospensiva, coordinata con le altre autorizzazioni, con il termine finale e con gli obblighi del periodo interinale. Poiché la realizzazione coincide con l'avverarsi dell'ultima condizione sospensiva, da essa decorrono anche i termini del controllo d'ufficio, pari ad almeno 24 mesi per gli investimenti soggetti ad autorizzazione e non presentati.
Nelle operazioni multinazionali il richiedente e gli Stati membri devono adoperarsi per presentare e notificare l'operazione nello stesso giorno e coordinare tempistiche e decisioni, con la partecipazione della Commissione su richiesta di uno Stato. Trattandosi di obblighi di mezzi, il rischio di esiti divergenti permane, e il contratto dovrà ripartire la responsabilità delle presentazioni, gli obblighi di cooperazione e informazione e la partecipazione delle parti all'audizione che precede misure di mitigazione o divieti.
Misure di mitigazione, divieto e allocazione del rischio
Se ritiene probabile un effetto negativo sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, lo Stato ospitante è tenuto ad adottare misure adeguate a mitigarlo. L'art. 20, par. 4, offre un elenco non esaustivo di tali possibili misure, relativo tra l'altro agli assetti di governo societario della società target, ai diritti di voto dell'investitore, all'accesso a tecnologie e informazioni sensibili, agli impegni di fornitura, alla sicurezza informatica e alla conservazione dei dati nell'Unione, mentre il divieto e la liquidazione dell'investimento restano rimedi di ultima istanza. La decisione spetta allo Stato ospitante, che tiene debitamente conto delle osservazioni degli altri Stati e del parere della Commissione.
Il contratto di investimento dovrà perciò indicare quali misure l'acquirente sia tenuto ad accettare, quali integrino una condizione gravosa che legittima il rifiuto dell'esecuzione e quali conseguenze, inclusa un'eventuale indennità, derivino dal mancato ottenimento dell'autorizzazione entro il termine finale, coordinando gli obblighi di cooperazione con gli artt. 1358 e 1359 c.c. Il nuovo regime non si applica agli investimenti realizzati entro il 17 gennaio 2028, mentre il Regolamento (UE) 2019/452 continua a disciplinare quelli il cui controllo sia in corso a tale data. Per le operazioni con esecuzione successiva, anticipare l'analisi alla fase di strutturazione sarà determinante per valutarne tempi, costi e concreta eseguibilità.
Considerazioni finali: l'adeguamento del golden power italiano
Per l'ordinamento italiano il nuovo regolamento non impone di costruire un meccanismo di controllo ex novo, bensì di rimettere mano al d.l. 15 marzo 2012, n. 21 (che disciplina il Golden Power) in tempo utile per il 17 gennaio 2028. Sul piano sostanziale lo scarto è contenuto: il perimetro dei poteri speciali previsti dal nostro legislatore, ampliato a più riprese, copre già buona parte dei settori del nucleo minimo europeo. Il cuore dell'intervento di revisione sarà più imperniato su procedura e tempistica.