Con comunicato stampa del 6 ottobre 2026, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha reso noto di aver avviato un’istruttoria (procedimento CV278, ai sensi dell’art. 37-bis del Codice del consumo) nei confronti di Suno Inc., società statunitense che fornisce l’omonimo servizio di intelligenza artificiale generativa specializzato nella creazione di musica. Al centro del procedimento vi sono diverse clausole dei Termini di Servizio della piattaforma che, secondo l’Autorità, presenterebbero profili di vessatorietà ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo, in quanto idonee a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali a carico dei consumatori.
Un primo gruppo di clausole contestate riguarda i poteri unilaterali riconosciuti alla società. I Termini consentirebbero a Suno di modificare il contratto, il servizio e i prezzi degli abbonamenti senza indicare un giustificato motivo, nonché di sospendere, disabilitare o cancellare l’account dell’utente e i relativi contenuti in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e senza preavviso. A ciò si aggiungono clausole che estenderebbero il consenso del consumatore a condizioni ulteriori, non conoscibili al momento della conclusione del contratto, e che limiterebbero in modo ampio e generico la responsabilità della società, anche nelle ipotesi di danno alla persona. L’estensione del consenso a clausole non conoscibili e la limitazione di responsabilità per danno alla persona rientrano peraltro tra le ipotesi che l’art. 36, comma 2, lett. c) e a), del Codice del consumo dichiara nulle anche se oggetto di trattativa.
Di particolare interesse è il profilo relativo al diritto d’autore. Secondo l’AGCM, l’utilizzo della piattaforma sarebbe subordinato alla concessione, in favore di Suno, di una licenza il cui oggetto risulterebbe eccessivamente indeterminato perché generico e onnicomprensivo, accompagnata dalla rinuncia del consumatore ai diritti morali d’autore, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 20 e seguenti della legge n. 633/1941. Si tratta di un punto in cui la tutela del consumatore e la disciplina del diritto d’autore si intersecano direttamente, incidendo sul regime dei contenuti che gli utenti caricano o generano sulla piattaforma.
Le contestazioni investono infine la disciplina delle controversie. I Termini imporrebbero un arbitrato obbligatorio amministrato negli Stati Uniti, con termini decadenziali ristretti per la proposizione dei reclami e la rinuncia alle azioni collettive, e individuerebbero quale foro competente esclusivo quello dello Stato del Massachusetts, il che renderebbe più difficile e gravoso per i consumatori far valere i propri diritti.
Nelle prossime settimane l’AGCM pubblicherà sul proprio sito il testo della consultazione pubblica prevista dall’art. 7, comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore, adottato con delibera 5 novembre 2024, n. 31356. Potranno parteciparvi le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, le camere di commercio interessate e le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del consumo.
Le valutazioni dell’Autorità restano, allo stato, provvisorie e dovranno essere verificate nel corso dell’istruttoria. L’iniziativa conferma tuttavia la crescente attenzione dell’Autorità verso i servizi di intelligenza artificiale generativa rivolti ai consumatori e segnala come le condizioni contrattuali di tali piattaforme, comprese quelle relative alla titolarità e allo sfruttamento dei contenuti, possano essere sottoposte al vaglio della disciplina sulle clausole vessatorie.