Mancata rimozione di notizia non aggiornata dai motori di ricerca di testata online e conseguenze risarcitorie

Mancata rimozione di notizia non aggiornata dai motori di ricerca di testata online e conseguenze risarcitorie
La Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 6116/2023 stabilisce un rilevante principio di diritto nel caso di mancato aggiornamento e/o rimozione da una testata giornalistica on line di una notizia non aggiornata, con possibili effetti reputazionali in danno al soggetto interessato e conseguente diritto al risarcimento del danno.
La massima della Corte e il principio di diritto

In un caso di persistenza on line di una notizia a rilevanza penale riguardante un soggetto, che poi era stato assolto “per non aver commesso il fatto”, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto:

“….omissis… la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale - pubblicata nell'esercizio legittimo del

diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all'esito di tale procedimento - non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l'onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell'interessato)”.

I fatti e le vicende processuali

Trattasi del caso di un soggetto che aveva adito il Tribunale, e poi ricorso in Appello, per ottenere la cancellazione dal sito web di un quotidiano di una notizia del 2003 riguardante il suo coinvolgimento in un procedimento penale, ovvero la rettifica della notizia in quanto era stato successivamente assolto “per non aver commesso il fatto”, avanzando altresì istanza di risarcimento del danno. Notizia, tra l’altro, comparsa sul sito web della testata per oltre un decennio.

Sia il Tribunale di prime cure, che la Corte di Appello, avevano rigettato la richiesta, motivando tra l’altro che: (i) il diritto di cronaca rispettava i requisiti di verità, continenza della notizia nonché di interesse pubblico, impedendo di configurare la diffamazione a mezzo stampa; (ii) non si può gravare la testata on line di un onere di seguire sua sponte e dar conto autonomamente, e per lungo periodo, degli sviluppi delle notizie pubblicate.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

Con la sentenza in commento, la Corte statuisce che, indipendentemente dalla configurabilità del reato di diffamazione a mezzo stampa, sussiste comunque la responsabilità della testata giornalistica on line per non aver aggiornato la notizia mediante la pubblicazione della sentenza di assoluzione e per non aver cancellato, a distanza di così tanti anni, la notizia dal web, se non dopo ed in considerazione dell’inizio della causa. Osserva la Cassazione che la Corte d’Appello non ha poi provveduto in ordine alla richiesta risarcitoria, laddove invece sussiste una responsabilità del giornale on line in quanto la notizia, anche se lecita sul piano del diritto di cronaca, non avrebbe dovuto perdurare per un così lungo lasso di tempo, dovendo invece essere cancellata non appena cessato l’interesse pubblico.

Quanto appunto alla richiesta di risarcimento del danno, la Corte esclude che lo stesso possa scaturire dalla mera persistenza della notizia non aggiornata, ritenendo anch’essa, come la Corte d’Appello, che la testata non possa essere gravata tout court ed in via generalizzata dall’onere a seguire autonomamente tutte le notizie per effettuare un costante aggiornamento, a maggior ragione a distanza di tempo considerevole.

Tuttavia il fondo della questione è che la permanenza della notizia - anche se  all’epoca della pubblicazione non diffamatoria, in quanto rispettante il requisiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca - non essendo stata successivamente aggiornata o rimossa, è obiettivamente idonea ad incidere in maniera negativa sulla reputazione del soggetto interessato, con conseguente diritto al risarcimento del danno, sempre che sia stata formulata una specifica richiesta di aggiornamento/rimozione della notizia dal web ed a partire, dunque, dalla richiesta medesima.

Conclusioni

Con tale conclusione si realizza, a parere della Corte, un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi, quello del diritto di cronaca e quello del diritto all’aggiornamento delle notizie, se incidenti sulla reputazione del soggetto. Pertanto, purchè il soggetto interessato si attivi per chiedere la rimozione della notizia pregiudizievole, il conseguente ed ingiustificato rifiuto da parte del titolare del sito “è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta”.

Avv. Paola Cattorini

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