Liquidazione giudiziale dell’impresa e ammissione del credito prededucibile

Liquidazione giudiziale dell’impresa e ammissione del credito prededucibile
Con l’ordinanza n. 13098, pubblicata in data 16 maggio 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento alla duplice questione della differenza di petitum tra domanda di ammissione del credito in prededuzione e domanda di rivendica di beni e della parte di patrimonio su cui far valere il credito.

Secondo la Suprema Corte, “[i]n tema di procedure concorsuali, il petitum della domanda di ammissione del credito in prededuzione non è equivalente a quello della domanda di rivendica di una somma di denaro: infatti, la prededuzione opera su tutto il patrimonio del debitore sottoposto alla procedura concorsuale, salva solo la parte destinata ai creditori garantiti da pegno o ipoteca del ricavato della vendita dei beni gravati da tali garanzie; viceversa la rivendica, per definizione, opera soltanto su determinati beni, che vengono sottratti alla liquidazione concorsuale, per essere restituiti al loro titolare”.

Il Codice della crisi d’impresa è informato - al pari della previgente Legge fallimentare - ai principi della par condicio creditorum, della concorsualità, dell’esclusività e universalità del procedimento di verificazione dello stato passivo, nonché della cristallizzazione della massa passiva.

Il procedimento di accertamento dello stato passivo è strutturato in modo da garantire in primis la partecipazione di tutti i soggetti titolari di pretese creditorie nei confronti dell’impresa in liquidazione giudiziale, nonché la pienezza del contraddittorio processuale, l’esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato, anche attraverso l’appendice oppositiva, nonché il rispetto della concorsualità.

Il Codice della crisi - ponendosi in continuità dispositiva con la Legge fallimentare - ha stabilito che la domanda del creditore di insinuazione nello stato passivo deve contenere “la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione” (art. 201, co. 3, lett. b, c.c.i.).

Per quanto attiene alla qualificazione del credito l’attribuzione del rango della prededuzione dipende, sostanzialmente, dalla sua funzionalità alla procedura concorsuale: trattasi, in termini pratici, di credito sorto in conseguenza o in ragione della procedura concorsuale. La soddisfazione del credito prededucibile avviene, in deroga al principio della par condicio creditorum, in via prioritaria ovvero in una fase antecedente al soddisfacimento dei crediti ammessi allo stato passivo.

Come chiarito dai Supremi Giudici di legittimità, la domanda di ammissione al passivo di un credito prededucibile e la domanda di restituzione o di rivendicazione di un bene hanno un petitum differente, cui consegue un diverso trattamento in sede concorsuale: il soddisfacimento del credito prededucibile avviene mediante la corresponsione di una somma di denaro, previa liquidazione dell’attivo patrimoniale, mentre la restituzione o la rivendicazione comporta la sottrazione del bene dal patrimonio, sottrazione attuata prima dell’avvio della fase di liquidazione, ontologicamente finalizzata al soddisfacimento dei creditori ammessi allo stato passivo.

Avv. Rossana Mininno

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori