L’estensione dei “bisogni della famiglia” nell’istituto del fondo patrimoniale e l’inapplicabilità dell’art. 2911 alle obbligazioni solidali

L’estensione dei “bisogni della famiglia” nell’istituto del fondo patrimoniale e l’inapplicabilità dell’art. 2911 alle obbligazioni solidali
Con l’ordinanza n. 9789 del 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Civile, torna a chiarire i casi in cui è possibile aggredire i beni del fondo patrimoniale e l’operatività dell’art. 2911 c.c. (secondo il quale il creditore che ha iscritto ipoteca sui beni del debitore non può pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento anche quelli gravati dall’ipoteca) nelle obbligazioni solidali.

Il caso trae origine dall’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare promossa da una Banca contro i beni del debitore. Lo stesso proponeva l’opposizione all’esecuzione adducendo l’impossibilità per il creditore di sottoporre a pignoramento i beni costituiti nel fondo patrimoniale, nonché lamentava la violazione del predetto art. 2911 c.c.,.

Le doglianze del debitore, finite all’attenzione della Suprema Corte dopo essere state respinte nei precedenti gradi di giudizio, si sostanziavano nella (i) impossibilità per il creditore di sottoporre ad esecuzione i beni facenti parte del fondo patrimoniale quando il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ii) necessità che fosse il creditore a provare che l’obbligazione dal quale origina il debito fosse invece finalizzata a soddisfare i bisogni della famiglia (iii) impossibilità di sottoporre ad esecuzione i beni del fideiussore senza aver preventivamente pignorato quelli del debitore principale gravati da ipoteca.

Come noto, il fondo patrimoniale è un istituto tipico del diritto di famiglia con il quale uno solo o entrambi i coniugi (ma anche un terzo) attraverso una specifica convenzione decidono di destinare dei beni (solitamente immobili) ad uno scopo: il soddisfacimento dei “bisogni della famiglia”.

Posto che il fondo patrimoniale costituisce quindi un patrimonio separato da quello dei coniugi (o del terzo), i beni compresi nel fondo possono essere aggrediti dal creditore solamente se l’origine del debito ha a che fare con i “bisogni della famiglia”. Diversamente il creditore non può soddisfarsi sui beni destinati al fondo patrimoniale.

I motivi di doglianza del ricorrente sono stati tutti ritenuti infondati dalla Suprema Corte che, con l’ordinanza in commento, ha avuto ancora modo di chiarire l’ampiezza del concetto dei “bisogni della famiglia”.

Ebbene, nel concetto dei “bisogni della famiglia” - sottolinea la Suprema Corte - vanno ricomprese tutte le esigenze volte “al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi” escludendo solamente le esigenze di natura “voluttuaria” o da “interessi meramente speculativi”.

Nel caso di specie quindi le obbligazioni erano state prestate si nell’esercizio di una attività d’impresa che però era finalizzata a soddisfare i bisogni economici della famiglia e non certo intenti voluttuari o speculativi. In tali casi è onere del debitore dimostrare la consapevolezza del creditore circa l’estraneità dello scopo rispetto ai bisogni della famiglia al momento del sorgere dell’obbligazione.

Anche con riguardo all’ultimo motivo di doglianza, la Suprema Corte lo ritiene infondato poiché nel caso di specie -che riguarda un’obbligazione solidale- il creditore può scegliere di “agire liberamente contro qualunque obbligato in solido a prescindere dalla garanzie di cui possa disporre sui beni di un altro di essi”, non operando quindi la norma di cui all’art. 2911 c.c.

Avv. Mattia Collalti

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