L’assenza degli estratti conto intermedi nel giudizio per la rideterminazione del saldo del conto corrente

L’assenza degli estratti conto intermedi nel giudizio per la rideterminazione del saldo del conto corrente
L’assenza degli estratti conto intermedi nel giudizio per la rideterminazione del saldo del conto corrente è da considerarsi quale carenza probatoria da imputarsi al correntista. “D'altro canto, non può assumersi, in termini astratti e generali, che il giudice del merito, nel giudizio intentato dal correntista per la rideterminazione del saldo, debba immancabilmente procedere all'eliminazione di addebiti illegittimi riscontrati con riferimento al periodo del rapporto documentato da estratti conto, quando nell'arco di tempo successivo manchi alcuna evidenza delle movimentazioni intercorse: e ciò in quanto non può astrattamente escludersi che tali addebiti, in tale intervallo, siano stati stornati dalla banca”. Questo il principio espresso dalla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, 9 marzo 2021, n. 6478.
Il caso

La società correntista conveniva in giudizio l’Istituto bancario deducendo di aver aperto, in data antecedente al gennaio 1990, un conto corrente di corrispondenza con riferimento al quale era stato attuato l'addebito di interessi ed importi non dovuti; chiedeva,  pertanto, che il saldo finale fosse rideterminato attraverso l'eliminazione delle poste illegittimamente iscritte.

Il Tribunale, accertata l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, condannava l’Istituto a pagare l’indebito.

A fronte dell’impugnazione della correntista, in seguito della riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio, che provvedeva alla redazione di un elaborato peritale integrativo, la Corte di appello respingeva il gravame.

Il punto centrale da decidere nel giudizio di Cassazione coinvolge l’onere della prova del correntista che agisce in ripetizione di indebito.

Come noto, quando manchino gli estratti conto iniziali del rapporto, ove sia la banca ad agire e vi sia un saldo negativo, il saldo iniziale deve essere azzerato; ove ad agire sia il cliente è suo l’onere di dimostrare che il saldo iniziale non è corretto.

In assenza di produzione da parte della correntista degli estratti conto intermedi, la Corte, con la pronuncia in esame, ha assunto un orientamento conservatore nei riguardi del correntista imputando allo stesso la carenza probatoria documentale e rigettando l’impugnazione (“il suindicato criterio appare corretto: la banca e il correntista, a seconda che assumano, o non assumano, la posizione di attori nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del saldo, sono onerati della prova delle movimentazioni del conto”).

Avv. Michela Chinaglia

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