
La Cassazione ha precisato che la responsabilità penale sussiste anche nel caso in cui l’amministratore di sistema, pur non violando le disposizioni formali del datore di lavoro, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali ha la facoltà di accesso.
Un amministratore di sistema di un’azienda veniva condannato dalla Corte di Appello di Milano per accesso abusivo ad un sistema informatico e per violazione della corrispondenza per essersi introdotto abusivamente all’interno di un sistema apprendendo il contenuto di email di un dipendente nell’ambito di un controllo difensivo in relazione alle trattative finalizzate alla nomina del nuovo amministratore da parte dell’azienda datrice di lavoro.
La Cassazione con la sentenza n. 23158 del 20 giugno 2025 ha respinto il ricorso dell’amministratore che deduceva di avere la prerogativa di effettuare l’accesso in quanto ha ritenuto che la finalità della condotta dell’imputato era estranea a quella che giustificava la sua funzione atteso che i controlli erano stati effettuati in violazione dei principi sanciti dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali che non consentono un controllo massivo, prolungato e indiscriminato delle attività del lavoratore.
La responsabilità penale sussiste – precisa la sentenza - anche nel caso in cui l’amministratore di sistema, pur non violando le disposizioni formali del datore di lavoro, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali ha la facoltà di accesso.
Nel disistimare il ricorso, la Suprema Corte ha rilevato che i controlli effettuati eccedevano l’art. 4 dello statuto dei lavoratori in quanto non erano nè proporzionati nè ragionevoli.
Atteso che le email erano protette da una password la cassazione ha inoltre ritenuto esente da censure anche la configurabilità, unitamente al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico anche il concorso formale del reato di violazione della corrispondenza relativamente alla acquisizione della email custodite nell’archivio.
Avv. Nicoletta Di Lolli