Con la sentenza n. 2833/2024 il Tribunale di Napoli ha confermato la pignorabilità delle quote dei fondi comuni di investimento. A supporto della ritenuta pignorabilità, il Tribunale di Napoli ha richiamato l’art. 36 T.U.F., ai sensi del quale le azioni dei singoli creditori investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.
Come noto, il fondo comune di investimento è privo di un’autonoma soggettività giuridica e costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio (S.G.R.) e da quello di ciascun titolare di quote di partecipazione (c.d. quotista).
Il quotista (anche detto fondista) ha la veste di creditore nei confronti della S.G.R. e non di comproprietario del fondo.
Ciò posto, nel caso di specie per quanto attiene alla questione - di ordine procedurale - relativa al contenuto della dichiarazione resa dalla banca collocatrice terza pignorata il Tribunale di Napoli ha chiarito che “la dichiarazione resa dalla banca che precisa il rapporto di collocamento di quote di fondi comuni di investimento, indicandone il relativo controvalore di mercato, va necessariamente intesa come ‘positiva’”: “la banca avrà l’onere di invitare il creditore procedente all’estensione (rectius, notifica) del pignoramento direttamente nei confronti della società emittente, onde evitare, medo tempore, possibili richieste di rimborso a quest’ultima da parte del debitore pignorato”.
In relazione, poi, al ruolo della S.G.R. il Tribunale di Napoli ha precisato che, stante la “sostanziale equivalenza tra banca collocatrice, che possiede le quote di fondi comuni, e SGR che invece ne è diretta debitrice nei confronti del medesimo cliente-sottoscrittore, va ritenuto che, in caso di pignoramento nei confronti della sola banca collocatrice, quest’ultima, nel rendere la dichiarazione di terzo di cui all’art. 547 c.p.c., avrà l’onere di precisare l’esistenza di un dossier titoli contenente un numero di quote di fondi comuni d’investimento sono alla concorrenza del quantum pignorato ex art. 546 c.p.c., indicando il relativo controvalore di mercato e dando atto che tali quote risultano collocate per conto della SGR emittente, sebbene quest’ultima [...] sia da considerarsi l’unica debitrice nei confronti del fondista sottoscrittore”.