Con ordinanza del 19 maggio 2021 n. 21833 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di liquidazione del danno per violazione del diritto d'autore in un contenzioso promosso da Universal Music Italia Srl contro AA Edizioni Musicali Srl e altri, nello specifico, in tema di retroversione degli utili.
Si ricorda che, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore l'art. 158 LdA pone le seguenti regole:
a) il risarcimento del danno è liquidato nel rispetto degli artt. 1223, 1226 e 1227 cc;
b) il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056 cc, comma 2 - ossia “ con equo apprezzamento delle circostanze del caso ” (e così ex art. 1226 cc) - anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione di detto diritto e il giudice può liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzo del diritto;
c) sono dovuti anche i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cc.
La norma prevede quindi il duplice criterio della cd retroversione degli utili conseguiti e del cd prezzo del consenso, sempre nella cornice di una liquidazione equa del danno ex art. 1226 cc.
Con il provvedimento in commento la Corte evidenzia come, in tema di diritto d'autore, il criterio della retroversione degli utili, anche ove più favorevole al danno, resta ancorato alla regola della necessaria derivazione causale ex art. 1223 cc dal fatto illecito: ne consegue che la somma, così come accertata quale ricavo per lo sfruttamento dell'opera realizzato dal responsabile, deve essere depurata, da un lato, dei costi sopportati dal medesimo - il quale ha l'onere di fornire, ai fini dello scomputo, elementi concreti di calcolo desumibili dai bilanci, dalle scritture contabili o dai contratti conclusi con i terzi - e, dall'altro, dall'autonomo contributo al successo dell'opera, dalle concrete capacità esecutive ed evocative del medesimo, tali da suscitare l'interesse del pubblico.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza alla Corte d'Appello di Milano, sì da procedere ad una nuova liquidazione del danno, tenuto conto dei principi sopra indicati.
Avv. Sara De Nova e Dott.ssa Manuela Fogli