Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024 - hanno stabilito che il tasso di interesse legale da applicarsi dopo la proposizione della domanda giudiziale, nel caso in cui il Giudice nella sentenza di condanna non abbia altrimenti precisato la misura degli stessi, è quello previsto ex art. 1284 c.c. ovvero quello previsto dalla legislazione commerciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali.
In particolare, “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
L’intervento delle Sezioni Unite, nel proprio percorso argomentativo precisa che l’applicazione dell’art. 1284 c.c., relativo ai c.d. “super interessi”, rinvia ad una fattispecie, quella dei contratti commerciali, che dovrà essere valutata autonomamente rispetto al mero apprezzamento degli interessi legali con particolare riferimento alla natura dell’obbligazione oggetto della controversia e alla natura del credito stesso.
Pertanto, il titolo esecutivo giudiziale dovrà senz’altro indicare l’accertamento di spettanza degli interessi legali maggiorati nella misura indicata; la mera previsione del titolo esecutivo di condanna al pagamento degli “interessi legali” è inidonea ad integrare tale accertamento, in ragione dell’autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati, rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali.
Pertanto, se il titolo esecutivo tace gli anzidetti requisiti il creditore in sede esecutiva non potrà pretendere il pagamento dei cosiddetti “super interessi” ma potrà eventualmente appellare il titolo onde ottenerne il riconoscimento.