Chiamata a pronunciarsi sulla nullità di una clausola penale che statuiva a carico della parte inadempiente il pagamento di un importo “pari al doppio del valore dell’inadempimento”, la Corte di Cassazione ha chiarito con l’ordinanza n. 11548/2023 che una clausola penale può validamente essere determinata anche “in un momento successivo al consumarsi dell’inadempimento”, non essendo necessario che il suo ammontare sia aprioristicamente determinato dalle parti.
Il caso in esame
La pronuncia trae origine dal ricorso proposto dal venditore di un fondo contro una sentenza della Corte di Appello di Bologna che, oltre a dichiarare la nullità del lodo rituale con cui la società acquirente del fondo era stata condannata al pagamento della penale, aveva anche ritenuto che la clausola penale stessa, contenuta in un accordo successivo e collegato al contratto di compravendita, fosse nulla. La Corte d’Appello riteneva, infatti, che tale clausola penale – che prevedeva appunto da parte dell’acquirente, in caso di inadempimento degli obblighi a proprio carico, il pagamento di un importo “pari al doppio del valore dell’inadempimento” – fosse priva di causa: in particolare, così formulata, la clausola penale mancava, secondo la Corte distrettuale, dell’attitudine delimitativa richiesta ai sensi di legge.
Clausola penale
Cosa si intende per clausola penale? E qual è la sua funzione?
Con l’art. 1382 c.c. il Legislatore ha riconosciuto alle parti di un contratto il potere di limitare, a priori e a una determinata prestazione promessa, il risarcimento del danno che la parte inadempiente – in ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento – dovrà all’altra (salvo che non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore) (comma 1), riconoscendo inoltre che il pagamento della prestazione è dovuto indipendentemente dalla prova del danno (comma 2); tale prestazione – così dispone il comma 1 – deve essere “determinata”. Ma cosa vuol dire “determinata”?
In passato, rileva la Suprema Corte, si era sostenuto che l’ammontare della penale dovesse essere necessariamente individuato anticipatamente – ossia “determinato” – onde evitare di indebolire la funzione, propria della clausola penale, di coazione all’adempimento; non si riteneva invece sufficiente che il suo ammontare potesse essere “determinabile”, ossia posticipato a un momento successivo alla stipula del contratto.
Tale tesi secondo la Corte di Cassazione non è però attualmente accoglibile.
Come rileva la Suprema Corte, la clausola penale è, infatti, soggetta all’applicazione della disciplina generale dell’oggetto del contratto e pertanto la sua natura può essere tanto determinata quanto determinabile; in questo senso, la determinazione della penale può, infatti, ben avvenire anche in un momento successivo, purché sia effettuata sulla base di un criterio predeterminato la cui applicazione avverrà solo dopo, precisamente dopo l’inadempimento.
E ancora. Nel caso di specie in cui la penale è ancorata al valore dell’inadempimento (precisamente a un importo “pari al doppio del valore dell’inadempimento”), il fatto che la prestazione non sia determinata in anticipo, ma solo determinabile in seguito, non riduce affatto la funzione dissuasiva della penale, ma semmai ne aumenta l’indole intimidatrice, avendo appunto l’intento di mettere in allerta la parte potenzialmente inadempiente sul fatto che tanto più la stessa non adempierà, tanto più sarà costretta a pagare.
E giungiamo così alle conclusioni dei Giudici di legittimità.
Considerazioni
Stabilire che in caso di inadempimento “saranno applicate a carico della parte inadempiente penali pari al doppio del valore dell’inadempimento” ha, secondo la Corte di Cassazione, una vera e propria funzione di predeterminazione del danno e, pertanto, una pattuizione del genere è conforme alla previsione dell’art. 1382 c.c. La Corte accoglie, quindi, il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Attenzione in ogni caso a volere delimitare in anticipo il risarcimento del danno: è pur vero che, affinché il contenuto di una clausola penale sia conforme all’art. 1382 c.c., è indifferente che l’ammontare della prestazione risarcitoria a carico della parte inadempiente sia determinato in via anticipata o sia rimesso a un momento successivo all’inadempimento, ma in quest’ultimo caso è sempre importante che la determinazione avvenga sulla base di criteri di calcolo definiti in anticipo.